Corte costituzionale

Sentenza n. 427/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/10/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e

1, quarto comma del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge

26 aprile 1985, n. 155 ("Proroga della fiscalizzazione degli oneri

sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate

misure in materia previdenziale"), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1989 dalla Corte di Cassazione

sui ricorsi riuniti proposti dall'I.N.A.I.L. contro la s.p.a.

A.V.I.R., iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dal Tribunale di Novara

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la s.p.a.

Ing. C. Olivetti ed altra, iscritta al n. 268 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte di Cassazione

sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro la s.p.a. Credito Italiano,

iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale

dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S.,

della s.p.a. A.V.I.R., della s.p.a. Credito Italiano e della s.p.a.

Ing. C. Olivetti, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L., Fabio

Fonzo per l'I.N.P.S., Rosario Flammia, Giuseppe Guarino, Carlo

Mezzanotte e Salvatore Trifirò per la s.p.a. A.V.I.R. e per la

s.p.a. Credito Italiano e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio sul ricorso proposto dalla s.p.a. A.V.I.R.

contro la sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo una

domanda dell'INAIL, aveva incluso nella base imponibile per il

calcolo dei contributi di previdenza sociale i contributi versati

dalla detta società al Fondo libero pensioni, associazione non

riconosciuta costituita per integrare le pensioni erogate dall'INPS e

dall'INPDAI ai dipendenti di imprese dell'industria del vetro, la

Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 1989, n. 713, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.l.

1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155,

"se interpretato nel senso che non siano esclusi dalla retribuzione

imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a favore di

regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di

previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle

agenzie marittime".

Il citato decreto legge ha interpretato autenticamente l'art. 12

della legge n. 153 del 1969 "nel senso che sono esclusi dalla base

imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i

contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati

delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime". Poiché si

discosta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, rimasta

ferma per gli altri fondi previdenziali integrativi o complementari,

la norma impugnata, nel significato imperativamente attribuitole

dalla sopravvenuta interpretazione autentica, costituisce, secondo il

giudice a quo, elemento rivelatore di concreta irrazionalità

diversificando il trattamento di situazioni omogenee. Invero, la

funzione previdenziale comune ai diversi regimi di previdenza

complementare o integrativa, alla quale la Corte di legittimità ha

sempre negato rilevanza ai fini della determinazione della

retribuzione imponibile, viene ora riconosciuta rilevante dalla norma

impugnata, ma soltanto in favore di un determinato fondo e non di

tutti. Perciò la norma viola il principio di eguaglianza.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la s.p.a.

AVIR, concludendo per una dichiarazione di incostituzionalità, la

quale, in base alla ratio generalizzante sottesa alla legge di

interpretazione autentica, ne estenda l'efficacia a tutti i regimi di

previdenza complementare.

Si è pure costituito l'INAIL chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e comunque infondata. Secondo l'Istituto, la

norma impugnata appartiene al sistema della previdenza pubblica,

essendo stata emanata in considerazione della natura di ente pubblico

del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di

spedizione e delle agenzie marittime, onde si spiega che i contributi

versati al Fondo dai datori di lavoro non debbano essere assoggettati

a contribuzione in favore di altre forme di previdenza sociale.

Questa linea di difesa è ribadita in una memoria depositata

nell'imminenza dell'udienza di discussione, nella quale l'Istituto si

diffonde poi in considerazioni critiche in merito al recente d.l. 24

aprile 1990, n. 82, peraltro non convertito in legge, che, con

analoga interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 153 del

1969, esonerava da contribuzione previdenziale i contributi datoriali

alle Casse per gli edili.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo, come l'INAIL,

per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione.

Anche l'Avvocatura contesta la dedotta omogeneità di situazioni,

osservando che la norma interpretativa ha inteso palesemente

differenziare le prestazioni della previdenza pubblica rispetto alle

prestazioni integrative o complementari di quella privata, sulla base

di una valutazione discrezionale ancorata pro-tempore alle maggiori

garanzie e sicurezze che offre il primo regime rispetto al secondo.

4. - La questione è stata nuovamente sollevata dalla Corte di

cassazione, con dispositivo parzialmente diverso, nel giudizio sul

ricorso proposto dall'INPS contro la sentenza del Tribunale di Milano

confermativa della sentenza del Pretore che, accogliendo la domanda

della s.p.a. Credito Italiano, ha accertato negativamente l'obbligo

di contribuzione all'INPS sulle somme versate al Fondo aziendale di

previdenza per il personale dipendente, istituito allo scopo di

erogare pensioni dirette e di riversibilità.

Diversamente dalla prima ordinanza, la quale impugna il combinato

disposto dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell'art. 1,

quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985, la seconda ordinanza, in data

23 gennaio 1990, impugna, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., il

solo art. 12 della legge n. 153 del 1969, "ove tale disposizione,

specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, del d.l.

1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155,

debba essere interpretata nel senso che non siano esclusi dalla

retribuzione imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a

favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo

nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione

e delle agenzie marittime".

Le argomentazioni sono analoghe a quelle dell'ordinanza

precedente, con maggiore enfasi sul profilo del contrasto col

principio di ragionevolezza.

5. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il Credito

italiano e l'INPS, il primo concludendo per l'accoglimento della

questione, il secondo chiedendo che essa sia dichiarata infondata.

Nell'atto di costituzione, integrato da una memoria difensiva

depositata nell'imminenza di discussione, la parte privata concentra

la sue diffuse argomentazioni anzitutto sulla contestazione della

giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la funzione

previdenziale dei contributi datoriali versati ai fondi aziendali

integrativi è irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 12

della legge n. 153. Tale orientamento, si osserva, è stato

costantemente respinto sia dalla giurisprudenza di merito, e così

pure dalle sentenze di primo e secondo grado pronunciate nel giudizio

a quo, sia dalla prassi amministrativa, sia infine anche da qualche

sentenza della Cassazione. La lettera dell'art. 12, primo comma,

usando il termine "lavoratore" e il verbo "ricevere" al presente

indicativo, manifesta l'intenzione del legislatore di includere nella

"retribuzione imponibile" tutto (ma anche solo) ciò che il

lavoratore riceve attualmente e concretamente dal datore come

corrispettivo del lavoro, restando escluse quindi le somme versate a

titolo di contribuzione a fondi speciali di previdenza.

Questa interpretazione è confortata sia dalla nuova norma fiscale

introdotta nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all'art. 48, secondo comma,

lett. a), esclude dal reddito imponibile da lavoro dipendente "i

contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o

casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in

conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di

accordo o regolamento aziendale", sia dai lavori preparatori della

legge di conversione del d.l. n. 44 del 1985, dai quali la ragione

della non assoggettabilità ai contributi di previdenza sociale delle

somme versate al Fondo di previdenza degli impiegati delle imprese di

spedizione e delle agenzie marittime è riposta nella "loro natura di

contribuzione previdenziale". Tale essendo la ratio della norma,

resta chiarito che l'interpretazione autentica investe il primo comma

dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, di guisa che, di fronte

alla portata generale della ratio, appare arbitraria e irrazionale la

restrizione della conseguenza che ne discende ai soli contributi

versati al Fondo speciale ripetutamente nominato.

Secondo l'INPS, invece, l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del

1985 si riferisce, innovandolo, al secondo comma dell'art. 12: sotto

veste di norma di interpretazione autentica, esso aggiunge una nuova

voce all'elenco tassativo delle eccezioni alla regola del primo

comma. La norma si giustifica in ragione della peculiare finalità

istituzionale del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese

di spedizione e delle agenzie marittime, la cui prestazione ha una

funzione integrativa del trattamento di fine rapporto, e quindi

natura retributiva.

Quanto all'argomento tratto ex adverso dall'art. 2117 cod. civ.,

l'Istituto lo contesta osservando che la funzione previdenziale dei

fondi aziendali speciali è riconosciuta dalla Cassazione solo a

quelli sostitutivi del regime generale, non a quelli complementari.

6. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

formulando, con identica motivazione, le conclusioni già dedotte in

merito alla prima ordinanza di rimessione.

7. - La medesima questione, nei termini in cui è stata formulata

dalla prima delle ordinanze sopra riferite, è stata sollevata dal

Tribunale di Novara, con ordinanza del 24 gennaio 1990, emessa nel

corso di un giudizio di rinvio conseguente a due sentenze della Corte

di cassazione che hanno affermato il principio di diritto per cui, a

seguito dell'ampliamento della nozione di retribuzione imponibile

disposto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, le somme

corrisposte a qualsiasi titolo ai lavoratori, con le sole eccezioni

tassativamente previste dallo stesso articolo, sono soggette a

contribuzione previdenziale ove sussistano la condizione soggettiva

della loro provenienza dal datore di lavoro e quella oggettiva della

dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro.

In questo terzo caso il giudizio principale è stato promosso

dall'INAIL contro la s.p.a. Ing. C. Olivetti e la s.p.a. Olivetti

Prodotti Industriali, dalle quali pretende il pagamento dei

contributi previdenziali sulle somme versate al Fondo di Solidarietà

Interna, istituito in conformità di accordi sindacali.

Le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e le

controargomentazioni dell'INAIL e dell'interveniente Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

sono analoghe a quelle precedentemente esposte.

La s.p.a. Ing. C. Olivetti si è costituita con atto depositato il

15 giugno 1990, e quindi fuori termine. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione e il Tribunale di Novara ritengono

contrastante con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo

del principio di eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di

ragionevolezza, il combinato disposto dell'art. 12 della legge 30

aprile 1069, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1° marzo

1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155,

interpretato nel senso che non sono esclusi dalla base imponibile per

il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i

contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di

previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza

per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie

marittime.

2. - I tre giudizi instaurati dalle ordinanze dei giudici sopra

nominati hanno per oggetto la medesima questione; occorre pertanto

disporne la riunione affinché siano decisi con unica sentenza.

3. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità

opposta dall'INAIL e dall'Avvocatura dello Stato sul riflesso che

l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 in realtà non incide sulla

nozione di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, primo comma,

della legge n. 153 del 1969, ma intende soltanto chiarire che in tale

nozione non rientrano i contributi versati dai datori di lavoro in

favore del Fondo nazionale di previdenza ivi nominato, in quanto si

tratta di un "ente pubblico previdenziale".

È questa la ratio apparentemente addotta nella relazione al

disegno di legge n. 2610 presentato alla Camera dei deputati il 2

marzo 1985, per la conversione in legge del decreto n. 44, dove la

"non assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme

versate al detto Fondo" non viene giustificata in base a un concetto

di "retribuzione imponibile" diverso e più ristretto di quello

fissato dalla Cassazione, bensì "attesa la loro natura di

contribuzione previdenziale", cioè (secondo il senso fatto palese

dal contesto) di contribuzione dovuta a un istituto di previdenza

pubblica.

Una simile giustificazione, oltre che incoerente con la

qualificazione del provvedimento come legge di interpretazione

autentica, è in sé insostenibile. Ammesso che il Fondo in questione

sia un ente pubblico, come ha ritenuto il d.P.R. 1° aprile 1978, n.

237, certo non è un "ente pubblico previdenziale". Invero esso

ripete la sua fonte costitutiva dal contratto collettivo 28 gennaio

1936, mentre la costituzione e la disciplina delle forme di

previdenza pubblica sono riservate alla legge. Ed è appena il caso

di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le

sentenze citate nell'ordinanza n. 87 del 1984), i contratti

collettivi corporativi non hanno acquistato forza di legge in seguito

al d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, che li ha mantenuti in vigore

a tempo indeterminato.

Pertanto, non solo sul piano dell'interpretazione oggettiva, ma

nemmeno su quello dell'interpretazione storica si può condividere

l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui "con la norma

denunciata il legislatore ha inteso palesemente differenziare le

prestazioni della previdenza pubblica rispetto alle prestazioni

integrative o complementari di quella privata". Il Fondo in questione

è una forma di previdenza volontaria, non di previdenza sociale

obbligatoria in senso proprio.

4. - La questione non è fondata.

I giudici remittenti cadono in contraddizione quando, dopo avere

riconosciuto nell'art. 1, quarto comma, del decreto del 1985 una vera

norma di interpretazione autentica, soggiungono che la portata

dell'intervento normativo sul significato dell'art. 12, primo comma,

della legge n. 153 del 1969 è limitata ai contributi datoriali

versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle

imprese di spedizione e delle agenzie marittime. La duplice premessa

da essi assunta, la quale attribuisce natura interpretativa alla

norma in esame e funzione di previdenza integrativa al Fondo da essa

contemplato, non può produrre se non la conclusione, sostenuta dalle

parti private, che la non assoggettabilità a contribuzione

previdenziale delle somme versate al Fondo è disposta dalla legge in

applicazione di un principio estensibile a tutti i fondi aventi

funzione analoga, cioè ha un valore esemplificativo, non limitativo

della portata dell'intervento.

Poiché questa conclusione sopravanza chiaramente le possibilità

ermeneutiche consentite dal tenore del testo legislativo e, d'altra

parte, non è pensabile che il legislatore sia caduto nell'assurdo di

imporre una interpretazione dell'art. 12 più stretta di quella

fissata dalla Cassazione e poi di precluderne l'applicabilità ai

regimi di previdenza integrativa diversi da quello indicato, non

rimane altra soluzione se non quella di ammettere che il citato art.

1, quarto comma, è in realtà una norma innovativa, munita di

efficacia retroattiva, la quale deroga al criterio generale di

determinazione della "retribuzione imponibile" a beneficio esclusivo

del Fondo in soccorso del quale è intervenuta.

Non si può dire che quest'altra conclusione non incide sulla

valutazione di fondatezza della sollevata questione di

costituzionalità, ma soltanto sposta il riferimento all'art. 3 Cost.

dal profilo dell'irrazionalità al profilo dell'irragionevolezza, in

quanto ingiustificatamente discriminatrice. L'irragionevolezza

dell'eccezione disposta in favore del detto Fondo potrà essere

addotta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985, rivolta a

ottenere il ripristino della normativa generale ritenuta

ingiustificatamentederogata da quella particolare; non può, invece,

fondare un incidente di costituzionalità diretto a ottenere

l'estensione della norma particolare mediante impugnazione dell'art.

12 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui assoggetta a

contribuzione previdenziale le somme versate dai datori di lavoro a

fondi di previdenza complementare diversi da quello specificamente

esentato. È insegnamento costante di questa Corte che il principio

di eguaglianza non può essere invocato quando la disposizione di

legge, da cui viene tratto il tertium comparationis, si riveli

derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo, e

perciò insuscettibile di estensione ad altri casi, pena

l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza di

esso (cfr. sentenze nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988).

Nella specie l'accoglimento della questione non solo non

eliminerebbe la lamentata sperequazione di trattamento, che invece

riuscirebbe aggravata dall'estensione a tutti i fondi di previdenza

integrativa di una norma eccezionale dal cui beneficio resterebbero

escluse altre forme di previdenza volontaria, ma produrrebbe una

nuova e più grave ragione di contrasto dell'art. 12 della legge n.

153 del 1969 con i principi costituzionali. La previdenza privata

integrativa deve essere incoraggiata, anche in ossequio a una

direttiva della Comunità economica europea, ma il principio di

solidarietà (art. 2 Cost.) non consente che il suo finanziamento,

soprattutto se alimentato da redditi medio-alti, sia interamente

esentato da contribuzione alla previdenza pubblica.

Non si può richiamare in contrario, sul riflesso della natura

parafiscale dei contributi alla previdenza sociale, l'art. 48,

secondo comma, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi

(d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), in tema di determinazione del

reddito da lavoro dipendente, il quale esclude dal reddito imponibile

i contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse

previdenziali, compresi i fondi privati di previdenza integrativa.

Valutate sul piano giuridico-formale, le norme messe a confronto non

sono omogenee perché l'art. 12 della legge n. 153 del 1969 definisce

la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti dal datore di

lavoro, e in minor misura anche dal prestatore, agli enti pubblici di

previdenza e di assistenza sociale, mentre il citato art. 48 lett. a)

delimita la base imponibile per la determinazione del debito

d'imposta del lavoratore verso lo Stato. Se poi la valutazione si

sposta sul piano economico, dove i contributi dei datori di lavoro a

enti o casse aventi funzione previdenziale sono considerati essi

stessi retribuzione, cioè elementi del complessivo trasferimento di

ricchezza dagli imprenditori ai lavoratori, l'art. 48 contraddice la

pretesa di esonero totale di tali contributi da contribuzione alla

previdenza pubblica: in senso economico l'esonero disposto dalla

norma fiscale è soltanto parziale, considerato che saranno poi

colpite dal prelievo fiscale le prestazioni erogate dai detti enti o

casse ai lavoratori che ne abbiano maturato il diritto, mentre tali

prestazioni non saranno gravate da obblighi di contribuzione

previdenziale.

5. - Un'altra ragione più radicale, rilevabile dalla fattispecie,

concorre a rendere improponibile il confronto dei fondi di previdenza

integrativa di cui è causa col Fondo di previdenza per gli impiegati

delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, allo scopo di

estendere ai primi il provvedimento legislativo intervenuto in favore

del secondo.

Questo fondo, secondo l'art. 2 dello statuto, si limita a

"rimborsare agli iscritti che cessino dall'attività professionale, o

ai loro aventi diritto, una somma pari all'ammontare dei versamenti

effettuati a nome e loro favore, più gli interessi netti maturati".

Non si tratta dunque di un fondo di previdenza integrativa in senso

tecnico, avente funzione complementare dei trattamenti pensionistici

erogati dalla previdenza pubblica, ma piuttosto di un fondo

integrativo del trattamento di fine rapporto, corrisposto dal datore

di lavoro, il quale può chiamarsi "fondo di previdenza" solo nel

senso in cui il trattamento di fine rapporto si definisce come

retribuzione differita in funzione previdenziale. Più volte la

Cassazione, anche a sezioni unite, ha statuito che "un conto

individuale, integrante, insieme con l'indennità di anzianità, il

trattamento di quiescenza e costituito da versamenti mensili in parte

del datore e in parte del prestatore di lavoro, non ha carattere

assistenziale, né previdenziale, ma retributivo" (cfr. Cass., sez.

un., n. 3850 del 1975 e, n. 1717 del 1984; nonché, con riferimento

specifico al Fondo in questione, Cass. n. 5980 del 1978 e n. 1136 del

1974).

In definitiva, l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985 si

palesa privo di incidenza sulla questione se la funzione

previdenziale sia o no irrilevante nell'interpretazione dell'art. 12,

primo comma, della legge n. 153 del 1969. Le somme versate dai datori

di lavoro al Fondo per il quale il decreto è stato emanato non hanno

funzione previdenziale, ma sono quote di retribuzione accantonate, di

guisa che sarebbero soggette a contribuzione previdenziale qualunque

soluzione si accogliesse di quella questione. Esonerandole, la legge

in esame, sotto la falsa etichetta di legge interpretativa (applicata

per imprimere forza retroattiva al provvedimento), ha aggiunto

all'elenco delle somme escluse

di cui al secondo comma dell'art. 12 una nuova voce che si è

ritenuto di giustificare per lo "stretto legame esistente tra

l'indennità di anzianità e le prestazioni del predetto Fondo" (cfr.

il parere espresso dal Ministero del lavoro - Direzione generale

della previdenza e assistenza sociale in una lettera in data 25

novembre 1983 indirizzata all'INPS). Quale che sia il grado di

plausibilità di questa ratio, collegata al n. 3 dell'elenco, che

esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al

lavoratore a titolo di indennità di anzianità, al suo ambito

potenziale di operatività rimangono estranei i fondi di previdenza

integrativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e dell'art.

1, quarto comma, del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella

legge 26 aprile 1985, n. 155 ("Proroga della fiscalizzazione degli

oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed

immediate misure in materia previdenziale"), sollevata dalla Corte di

cassazione e dal Tribunale di Novara con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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