Art. 13 — Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario

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Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma 1. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo in vigore dal 31 marzo 2000 al 17 settembre 2011

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 126/2019

    Questione inammissibile
    24 maggio 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per indeterminatezza ed ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Treviso e di Asti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che prevede - qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione - un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi. L'intervento richiesto - nel senso di superare la preclusione per il giudice della facoltà di concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - per un verso non viene perimetrato nella sua portata, non chiarendosi per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità di accordare tale ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa ed eventuali limiti alla sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità legislativa, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016; ordinanze n. 256 del 2017, n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015 ).

    Art. 13 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 8 Delega al Governo · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 256/2017

    Questione inammissibile
    6 dicembre 2017

    È dichiarata inammissibile - per indeterminatezza e ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, censurato dal Tribunale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la causa di non punibilità del reato tributario per avvenuto pagamento del debito fiscale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, prevede un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per il pagamento del debito residuo rateizzato, senza consentire al giudice, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione. L'intervento richiesto per un verso non risulta adeguatamente delimitato nella sua portata, in quanto il rimettente non chiarisce per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità dell'ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa e la sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2016 e ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016, n. 269 del 2015, sulla inammissibilità per indeterminatezza ed ambiguità del petitum; sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, ordinanze n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015, sulla inammissibilità per assenza di soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità legislativa ) .

    Art. 13 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 8 Delega al Governo · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 102/2017

    Altra decisione
    10 maggio 2017

    È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 (aggiunto dal d.l. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto consente l'accesso al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - comprensivi delle sanzioni amministrative - siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato ampiamente il sistema sanzionatorio tributario, sia penale che amministrativo, configurando il pagamento del debito tributario in alcune ipotesi come causa di non punibilità (art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015), mantenendo nelle altre l'originaria configurazione del pagamento come attenuante speciale (art. 13-bis del d.lgs. n. 74, introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 158), e modificando sia la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento (comma 2 del nuovo art. 13-bis) sia la disciplina della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno (comma 1 del nuovo art. 13-bis). Spetta al rimettente valutare l'incidenza dei plurimi profili di diversità tra la disciplina sottoposta a scrutinio e quella novellata. ( Precedente citato: ordinanza n. 225 del 2015 ) .

    Art. 13 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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