Art. 10-quater — Indebita compensazione

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. (( La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito. ))

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/2018

    Questione infondata
    21 febbraio 2018

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui, con riguardo al delitto di indebita compensazione, indica il limite di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, la norma censurata non è omologabile, sul piano del disvalore, alla figura criminosa della dichiarazione infedele, in quanto - al di là dei generici tratti di comunanza evocati e della considerazione che, mentre per la verifica del superamento della soglia di non punibilità della dichiarazione infedele si deve avere riguardo alle singole imposte evase, per contro, con riguardo all'indebita compensazione va tenuto conto della somma complessiva non versata dal contribuente - le due figure criminose si presentano eterogenee per oggetto materiale, condotta tipica e sfera di tutela. In difetto della necessaria omogeneità, nessun argomento a sostegno della tesi del rimettente può essere tratto dall'analisi differenziale delle rispettive pene edittali, la quantificazione delle soglie di punibilità rispondendo a logiche distinte e non sovrapponibili a quelle che presiedono al dosaggio delle pene. Resta quindi escluso, in linea generale, che possa postularsi un principio di necessaria proporzionalità tra i livelli delle soglie di rilevanza penale del fatto e l'intensità della risposta sanzionatoria. Per costante giurisprudenza costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore, involvendo apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte legislative sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone necessariamente l'omogeneità delle ipotesi poste in comparazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 56 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 68 del 2012, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009; ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 del 2007 e n. 30 del 2007 ).

    Art. 3 cost. · Art. 10-quater Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 8 Delega al Governo

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  • Ordinanza n. 116/2016

    Altra decisione
    20 maggio 2016

    Sono restituiti ai rimettenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. Successivamente alle ordinanze di rimessione è, infatti, intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha apportato un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo, incidendo in modo significativo su alcune delle disposizioni prese in considerazione dal rimettente per ravvisare la denunciata violazione. Alla luce di tali innovazioni sistematiche spetta ai rimettenti una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata.

    Art. 3 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 10-quater Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2015 al 29 giugno 2024. 41 parole aggiunte.

… luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. aggiunto: La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art10quater · fonte del testo

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