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Miscellanea
Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore
Legge 12 agosto 1977, n. 675
- Aggiornato al
- 26 giugno 2012
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 57
- Art. 1E' istituito, in seno al CIPE, un Comitato di Ministri per il coordinamento della…
- Art. 2Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a…
- Art. 3senza rubricaabrogato
- Art. 4senza rubricaabrogato
- Art. 5I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 sono…
- Art. 6Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa…
- Art. 7I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 non possono…
- Art. 8Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati…
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 10Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalita' e per le forme di intervento sul "Fondo…
- Art. 11Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e'…
- Art. 12Il Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al…
- Art. 13senza rubricaabrogato
- Art. 14E' fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni…
- Art. 15Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente…
- Art. 16Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' avvalersi dell'ISPE per la…
- Art. 17Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre…
- Art. 18La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26…
- Art. 19Ai consorzi e societa' consortili, anche in forma cooperativa fra piccole e medie imprese…
- Art. 20La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con…
- Art. 21Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto…
- Art. 22E' istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilita'…
- Art. 23La commissione di cui al precedente articolo puo' avvalersi della collaborazione degli…
- Art. 24senza rubricaabrogato
- Art. 25senza rubricaabrogato
- Art. 26E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione…
- Art. 27I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite…
- Art. 28E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un "Fondo per la…
- Art. 29Sono autorizzate, per le finalita' di cui alla presente legge, le seguenti spese: I)…
- Art. 30Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato…
