Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975; n. 164. Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al comma precedente e' assicurato anche nei casi di cui alla lettera c) del quinto comma del precedente articolo 2. In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 25 ed e' emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata. Il periodo di godimento del trattamento di Cassa integrazione e' considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianita' di iscrizione nelle liste. La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, lettera b) puo', per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1 luglio 1976. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N.86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N.86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160))

Testo vigente dal 21 maggio 1988

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1977 al 21 maggio 1988. 128 parole tolte, 40 parole aggiunte in 3 capoversi.

… presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1 luglio 1976. tolto: Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 28:

tolto: a) le quote di indennita' di anzianita' maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilita' da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;

tolto: b) il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessita' di pervenire ad una nuova dimensione produttiva. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N.86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160 COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N.86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art21 · fonte del testo

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