E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilita' della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilita' territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale. Tale commissione e' composta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro o da loro rappresentanti, nonche' da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente articolo 1. Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle regioni e delle province autonomie di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale. La commissione centrale per la mobilita' della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attivita' propria e delle commissioni regionali.18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

18

Il D.L. 1 settembre 1996, n.510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art.9 comma 7) che "la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori."

Testo vigente dal 1 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1977 al 1 dicembre 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 1 settembre 1996, n.510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art.9 comma 7) che "la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art26 · fonte del testo

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