Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare: i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonche' quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto; i processi di decentramento produttivo; gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito, dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto della deliberazione corredata da una apposita relazione istruttoria al CIPI, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. La relazione deve indicare: le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto; la situazione patrimoniale dell'impresa; i preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditivita' lorda; gli obiettivi da realizzare in termini di produttivita'; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa; l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati. Gli istituti di credito a medio termine dovranno trimestralmente comunicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'elenco e l'importo delle domande non accolte. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' richiedere all'istituto di credito copie delle domande non accolte e delle relazioni conclusive dell'istruttoria. Per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi i risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione sono altresi' trasmessi dall'istituto di credito alla regione interessata che puo' esprimere al CIPI entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale. ((La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 4, nonche' dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, puo' essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro)). Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per il tesoro stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneita' di valutazione e di comportamento degli istituti di credito. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve dare comunicazione delle domande al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonche' di verificare la coerenza e la congruita' dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro. Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, e' presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

Testo vigente dal 2 aprile 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1979

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1977 al 2 aprile 1979. 13 parole tolte, 71 parole aggiunte.

… il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale. La gestione tolto: dei mutui di cui alla lettera aggiunto: delle agevolazioni di cui alle lettere a), tolto: primo comma, del precedente articolo 4 aggiunto: b) e c) del primo comma dell'articolo 4, nonche' dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, puo' essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo tolto: inaggiunto: , anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzioneaggiunto: , da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art6 · fonte del testo

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