Articolo abrogato dalla l. 23 luglio 1991, n.223.
Abrogato dal 11 agosto 1991
Articolo abrogato dalla l. 23 luglio 1991, n.223.
Abrogato dal 11 agosto 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1977 al 11 agosto 1991. 311 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, i livelli occupazionali, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardo alle procedure di competenza sindacale, danno comunicazione alla commissione di cui al precedente articolo 22 del numero dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti. Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali e' intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 25 sono tenute a comunicare alla commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresi' tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative. La commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dalla commissione medesima alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza, compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4. La commissione regionale per la mobilita' della manodopera invia annualmente alla commissione centrale per la mobilita' della manodopera una relazione relativa all'attivita' svolta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art24 · fonte del testo
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