Articolo abrogato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
Abrogato dal 26 giugno 2012
Articolo abrogato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
Abrogato dal 26 giugno 2012
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La disciplina posta dalla legge 12 agosto 1977 n. 675 rientra nell'ambito delle "norme generali della programmazione economica" che, secondo l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, possono derogare alla procedura ordinaria di impiego dei fondi stanziati in leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali, procedura che si articola nella assegnazione di quote di stanziamenti iscritti nel bilancio statale e nell'utilizzazione delle somme assegnate previa intesa tra Stato e Provincia. Pertanto l'art. 4, sesto comma, della legge n. 675 del 1977 - che non prevede l'intesa tra Stato e Province autonome ai fini dell'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato - non viola l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, tanto più ove si consideri che esso garantisce comunque una rappresentanza degli interessi provinciali attraverso la partecipazione necessaria alle riunioni del Comitato tecnico presieduto dal Ministro dell'Industria dei Presidenti delle Province di Trento e Bolzano quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sesto comma, della legge 12 agosto 1977 n. 675, sollevata - in relazione all'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)
Art. 4 Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore · Art. 5 Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore · Art. 22 Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore · Art. 29 Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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6 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2007 al 26 giugno 2012. 867 parole tolte, 15 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Con le disponibilita' del "Fondo", nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:
tolto: a) mutui agevolati;
tolto: b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;
tolto: c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;
tolto: d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 19 della presente legge;
tolto: e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e Comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, e' stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Al "Fondo" fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternita' obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma e' assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalita' indicati nei progetti medesimi. Gli impegni sul "Fondo" di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorche' l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo e' subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri. Tale deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 14 MAGGIO 2007aggiunto: L. 22 GIUGNO 2012, N. tolto: 78. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007 aggiunto: 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. tolto: 78. Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'articolo 3, la deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza, si avvale degli esperti di cui al successivo articolo 10. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13, norme aventi valore di legge per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
tolto: a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da societa' di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
tolto: b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditivita' in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;
tolto: c) i contributi vengono ripristinati se la redditivita' lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;
tolto: d) il CIPI puo', in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non piu' di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle due precedenti lettere. La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni. aggiunto: 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art4 · fonte del testo
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