Articolo abrogato dalla l. 28 novembre 1985, n. 710.
Abrogato dal 12 dicembre 1985
Articolo abrogato dalla l. 28 novembre 1985, n. 710.
Abrogato dal 12 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1977 al 12 dicembre 1985. 251 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare annualmente o su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in costanza di rapporto di lavoro. Nei casi in cui il numero di questi sia inferiore a quello indicato nel decreto di concessione oppure, nelle ipotesi di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 3, superiore ai livelli di occupazione preesistente o l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nello stesso decreto, anche per quanto riguarda gli impegni di decentramento territoriale di cui al decimo comma del precedente articolo 3 e al primo comma del precedente articolo 6, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile. Qualora siano state ripristinate le condizioni previste nel decreto di concessione, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera a) del primo comma dell'articolo 4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 1985, N. 710
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art9 · fonte del testo
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