E' istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilita' della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge. La commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composta da tre rappresentanti della regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL. La commissione e' presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo e' nominato un membro supplente. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.

Testo vigente dal 7 settembre 1977

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 734/1988

    Questione infondata
    30 giugno 1988

    Il richiamo contenuto nell'art. 22 penultimo comma della legge n. 675 del 1977 all'art. 16, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - cioè alle competenze delegate dallo Stato - non contraddice ne' limita le competenze proprie della Provincia ex artt. 8, n. 23 e 9, nn. 4 e 5 dello Statuto speciale ma garantisce alle Province autonome di trento e Bolzano l'esercizio organico delle competenze connesse al settore della "mobilità della manodopera", dal momento che tali competenze non risultano interamente coincidenti con quelle elencate nei suindicati articoli dello Statuto speciale di autonomia. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, penultimo comma della legge 12 agosto 1977 n. 675 sollevata - in relazione agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale del trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)

    Art. 4 Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore · Art. 5 Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore · Art. 22 Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore · Art. 29 Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art22 · fonte del testo

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