Art. 8 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

((Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159));

Testo vigente dal 15 novembre 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 23/2025

    Ha colpito questo articolo
    6 marzo 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost., l’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)». L’istituto della definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione, introdotto dalla novella del 2023, collega l’estinzione del reato all’esito positivo di un programma ed assume pertanto i tratti di una prova “semplificata” rispetto a quella ordinaria disciplinata dall’art. 28 del medesimo d.P.R. Quale istituto di protezione del minore, finalizzato a favorire la rapida uscita del minorenne dal circuito penale attraverso una riflessione critica sul proprio vissuto e la propria condotta, anche la prova “semplificata” richiede pertanto una composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante, ovvero un collegio integrato dagli esperti educatori, come previsto per la prova ordinaria. Il riferimento testuale, nel comma 2 della disposizione censurata dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trento, al GIP (giudice singolo, privo della componente onoraria esperta), insuscettibile di per sé di una interpretazione adeguatrice, va pertanto sostituito con quella di GUP, organo composto, oltre che da un magistrato, da due giudici onorari esperti; di conseguenza ogni riferimento al «giudice» nei commi successivi deve essere inteso come riferimento al GUP.

    Art. 27-bis Processo penale minorile · Art. 8 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile · Art. 3 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2023 al 15 novembre 2023. 392 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Alaggiunto: Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tolto: all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;»;

tolto: b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. 2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. 3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilita' genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. 4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, e' esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29. 5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attivita' svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.». aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123~art8 · fonte del testo

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