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Inammissibilita' dell'azione civile 1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 433/1997

    Questione infondata
    23 dicembre 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che "nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato", in quanto - posto che, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, la separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come evoluzione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale, costituendone una modalità che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello delle speditezza del processo penale, e che l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile; che l'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente rafforzato la possibilità di separare l'azione civile dal processo penale, valutandosi, da un lato, con favore, che, rispetto al codice previgente, si è abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale e si è optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale in coerenza con il sistema del rito accusatorio, e ribadendosi, dall'altro, che la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella del 'simultanens processus' - le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela costituzionale del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile, in ragione sia delle esigenze di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto "antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di non appesantire la rapidità e snellezza del processo minorile, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalità del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero, sia della necessità di privilegiare le finalità di tutela della personalità del minore, strettamente connesse all'esigenza di sottrarlo il più rapidamente possibile alla sfera del processo, sia della natura derogatoria dei criteri stabiliti dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla disciplina del processo ordinario, sia della ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo ordinario. - S. nn. 206/1971, 169/1975, 39/1982, 171/1982, 443/1990, 192/1991, 250/1991, 77/1993, 135/1995, 60/1996; O. n. 103/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 10 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art10 · fonte del testo

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