Corte costituzionale

Sentenza n. 433/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con

ordinanza emessa il 27 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni di

Sassari, nel procedimento penale a carico di C.D., iscritta al n. 178

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un minore

imputato di tentato omicidio, porto e detenzione illegali di arma

comune da sparo, il tribunale per i minorenni di Sassari, su

eccezione della difesa della persona offesa dal reato, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui

prevede che "nel procedimento penale davanti al tribunale per i

minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le

restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato".

Nel prospettare la questione il rimettente si mostra consapevole

delle ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere il divieto

di costituzione di parte civile, fra le quali quella principale di

evitare l'esasperazione del contrasto di interessi sub iudice e il

conseguente determinarsi di una maggiore tensione processuale;

tuttavia ritiene che tale pericolo possa essere scongiurato

attraverso gli strumenti e le cautele già predisposti dalla legge

per la conduzione del processo, "senza sacrificio (oltreché dei

principi della economia processuale e della unità della

giurisdizione) delle ragioni anch'esse costituzionalmente garantite

della persona offesa".

Il tribunale, facendo proprie le argomentazioni della difesa della

persona offesa, ritiene non manifestamente infondate le censure mosse

alla norma impugnata in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo

comma, Cost.: a suo giudizio, infatti, il divieto di costituzione di

parte civile non solo viola il principio di uguaglianza in quanto

pone la persona offesa dal reato ascritto a un minore in una

posizione deteriore rispetto a quella dell'offeso da un reato

attribuito ad un maggiorenne, ma comprime irragionevolmente il

diritto del danneggiato di agire in giudizio a tutela delle proprie

ragioni, riducendone le possibilità di difesa anche in

considerazione dei limiti alla prova stabiliti nel processo civile.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.

Ritiene l'Avvocatura che la garanzia del diritto di difesa non

eleva a regola costituzionale quella del simultaneus processus civile

e penale; è quindi ammissibile in astratto una disciplina

differenziata dell'esercizio dell'azione civile in relazione a

differenti specie di processo penale, purché la differenza sia

congruente con quella dei due tipi di processo o sia giustificata

dalla tutela di altri interessi preminenti. In proposito si richiama

la sentenza costituzionale n. 60 del 1996 nella quale la Corte, nel

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo

comma, codice penale militare di pace che prevedeva il divieto di

costituzione di parte civile nel processo penale militare, ha

affermato che l'analoga preclusione stabilita per il processo

minorile non è priva di ragionevole giustificazione in quanto

diretta a tutelare "la personalità del minore dalle tensioni che

può sviluppare la presenza dell'accusa privata".

Osserva, inoltre, l'Avvocatura che la norma impugnata attua la

direttiva di cui all'art. 3, lettera b), della legge-delega per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio

1987, n. 81) ed è in linea con il punto n. 3 della Raccomandazione

87/20 del Consiglio d'Europa, dove è sottolineata l'importanza delle

procedure c.d. di mediazione atte a ricomporre il conflitto fra

minorenne e persona offesa dal reato. Considerato in diritto

1. - Il tribunale per i minorenni di Sassari dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448, nella parte in cui prevede che "nel procedimento penale

davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio

dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno

cagionato dal reato".

La questione è sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24, primo

e secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice

rimettente, da un lato la persona offesa da un reato commesso da un

minorenne verrebbe a trovarsi in una posizione deteriore rispetto

all'offeso da un reato attribuito ad un maggiorenne, dall'altro

risulterebbe sacrificato il suo diritto ad agire in giudizio a tutela

delle proprie ragioni e sarebbero ridotte le sue possibilità di

difesa, anche in considerazione dei limiti di prova stabiliti nel

processo civile. Il giudice rimettente precisa di avere presenti le

ragioni di rilievo costituzionale, riconducibili agli artt. 27, terzo

comma, e 30, secondo comma, della Costituzione, che hanno indotto il

legislatore a prevedere il divieto di costituzione di parte civile

nel procedimento penale minorile, ma ritiene che le esigenze di

evitare l'esasperazione del contrasto di interessi sub iudice

determinata dalla presenza della parte civile e le conseguenti

maggiori tensioni processuali possano essere soddisfatte dagli

strumenti e dalle cautele predisposti dalla legge in tema di

conduzione del processo nei confronti di imputati minorenni, senza

che sia necessario sacrificare le ragioni, anche esse

costituzionalmente garantite, della persona offesa.

2. - La questione non è fondata.

3. - Nell'affrontare in via generale il tema dei rapporti tra

azione civile e processo penale, questa Corte ha avuto occasione di

affermare, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del

1930, che "la separazione dell'azione civile dal processo penale non

può essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di

tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta

tutela giurisdizionale, che generalmente è alternativa, ma che il

legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere

come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale (...)

quello (...) della speditezza del processo penale", ed ha altresì

rilevato che "l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o

risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa,

il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del

codice di procedura civile" (v. sentenza n. 171 del 1982, nonché,

sul carattere accessorio dell'azione civile nel processo penale,

sentenze n. 39 del 1982, n. 169 del 1975, n. 206 del 1971).

L'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente

rafforzato la possibilità di separare l'azione civile dal processo

penale: da un lato la Corte ha valutato con favore che "rispetto al

codice previgente si è abbandonata la soluzione che privilegiava la

giurisdizione penale, (...) e si è optato per il regime di

separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche

la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale, in

coerenza con il sistema del rito accusatorio" (sentenza n. 192 del

1991), dall'altro ha ribadito che "la garanzia di poter agire in

giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi,

sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella

del simultaneus processus" (sentenza n. 60 del 1996). Coerente con

questa impostazione è l'esclusione dell'illegittimità

costituzionale del divieto, imposto al giudice dall'art. 444, comma

2, cod. proc. pen., di decidere, in sede di applicazione della pena

su richiesta, sulla domanda della parte civile, in base al rilievo

assorbente che l'eccezione di illegittimità avrebbe fondamento solo

se l'esercizio dell'azione civile nel processo penale "si profilasse

come l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del

soggetto al quale il reato ha recato danno" (sentenza n. 443 del

1990).

4. - Così delineati i rapporti tra azione civile e processo

penale, deve ritenersi che le esigenze che hanno indotto il

legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo

penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un

risalto preminente rispetto alla tutela degli interessi del

danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile.

Nelle relazioni ai vari disegni di legge che si sono susseguiti

sino all'approvazione della seconda legge-delega (legge 16 febbraio

1987, n. 81) e, poi, nella Relazione al progetto preliminare del

codice di procedura penale, il divieto di costituzione di parte

civile trova ragione nelle esigenze di evitare che il processo

rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto

"antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli

perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di

non appesantire la rapidità e snellezza del processo minorile,

indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalità del

minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero.

Gli obiettivi perseguiti in via generale dal processo penale

minorile hanno trovato favorevole riscontro nella giurisprudenza di

questa Corte, che ha insistito sulla necessità di privilegiare le

finalità di tutela della personalità del minore, strettamente

connesse all'esigenza di sottrarlo il più rapidamente possibile alla

sfera del processo (vedi ordinanza n. 103 del 1997 e sentenza n. 250

del 1991), nonché sulla natura derogatoria dei criteri stabiliti

dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla

disciplina del processo ordinario (sentenza n. 77 del 1993) e sulla

ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo

ordinario (sentenza n. 135 del 1995, che ha dichiarato infondata la

questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione

dell'applicazione della pena su richiesta nel processo minorile).

Sulla stessa linea di queste decisioni, assume particolare

significato - per quanto riguarda la specifica questione sottoposta

all'esame della Corte - la già menzionata sentenza n. 60 del 1996:

nell'accogliere per irragionevolezza della disciplina la questione di

legittimità costituzionale del divieto di costituzione di parte

civile nel processo penale militare, la Corte ha precisato che

analoghe considerazioni non potrebbero valere per il processo

minorile, in quanto l'esclusione della parte civile trova "una sua

significativa motivazione nel "tutelare la personalità del minore

dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa

privata" ".

La disciplina di cui viene denunciata l'illegittimità

costituzionale si pone inoltre in perfetta assonanza con gli

indirizzi espressi dagli organismi internazionali in tema di

amministrazione della giustizia minorile: basterà qui menzionare la

Risoluzione n. 40/33 approvata nella Sessione plenaria dell'Assemblea

generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985 (punto 14.2: "la

procedura seguita deve tendere a proteggere al meglio gli interessi

del giovane che delinque e deve svolgersi in un clima di

comprensione, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi

liberamente") e la Raccomandazione n. R(87)20 del Comitato dei

ministri del Consiglio d'Europa sulle risposte sociali alla

delinquenza minorile del 17 settembre 1987 (punto 2: in tema di

sviluppo delle procedure "di degiurisdizionalizzazione" e di

ricomposizione del conflitto tra minore e vittima del reato al fine

di favorire la rapida uscita del minore dal circuito giudiziario).

5. - Dalle considerazioni svolte sui rapporti tra azione civile e

processo penale e dalla riaffermazione dell'esigenza primaria del

recupero del minorenne, a cui è ispirato, anche alla luce degli

artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, il

relativo procedimento penale, consegue l'infondatezza della

prospettata questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 10 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione

delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di

Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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