Art. 9-bis — Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale

1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 ((,)) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche' dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della liberta' personale e' sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. 2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della liberta' personale.))

Testo vigente dal 15 novembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2024 al 15 novembre 2024. .

1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354aggiunto: , e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art9bis · fonte del testo

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