Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/1988

Altra decisione · depositata il 10/03/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge

della Regione Puglia 27 febbraio 1984, n. 10 (Norme per la disciplina

dell'attività venatoria, la tutela e la programmazione delle risorse

faunistico-ambientali), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di

Bari, sul ricorso proposto da De Marco Nicola contro la Regione

Puglia, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di De Marco Nicola;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che con ordinanza 27 febbraio 1986 il T.A.R.

della Puglia - Sede di Bari, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33 della l. regionale pugliese 27 febbraio

1984 n. 10, nella parte in cui non prevede tra i mezzi di caccia

l'uso dei falchi; e ciò in riferimento agli art.li 3 e 117 Cost.;

che, secondo l'ordinanza, vige in proposito il principio

inderogabile di cui all'art. 9 della legge statale 27 dicembre 1977

n. 968 che disciplina i mezzi di caccia, fra i quali anche quello

relativo all'uso del falco;

che fra i poteri della regione in materia, contemplati

dall'art.12 della citata legge statale - osserva l'ordinanza - non

esiste la possibilità d'intervenire in tema dei mezzi di caccia;

che la Regione si è difesa davanti al T.A.R. rilevando che

l'art.11 della legge statale non contempla il falco tra le specie di

cui sono consentite la cattura, la detenzione o il commercio di

esemplari, per cui non sarebbe pensabile che possa essere usata per

la caccia una specie che non può essere né catturata, né detenuta

né commerciata;

che a ciò l'ordinanza obbietta che quel divieto non riguarda le

specie di uccelli non appartenenti alla fauna italiana, e perciò

propone la suindicata questione di legittimità costituzionale;

che nel presente giudizio si è costituita solo la parte privata

ricorrente davanti al T.A.R., ma la costituzione è fuori termine;

Considerato che la risposta dell'ordinanza al rilievo della

Regione (secondo cui non potrebbe consentirsi l'uso del falco nella

caccia perché l'art. 11 della legge statale non ne consente né la

cattura né la detenzione o il commercio) non può ritenersi

esaustiva, dato che, in realtà, esistono numerose specie di falchi

stazionarie italiane, come - fra le grandi specie - il Lanaro,

copioso proprio nelle Puglie, oltre che in Calabria, e - fra le

piccole specie - il Gheppio e il Falco grillario, comune nel sud

della Toscana;

che l'ordinanza non ha, invece, tenuto alcun conto del quarto

comma dell'art. 18 della legge statale, dove è detto che "le Regioni

possono, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina,

autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in

periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in numero

precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio",

in guisa che non esiste alcuna contraddizione nella legge statale fra

l'art. 11 e l'art. 9, terzo comma, dato che la legge stessa indica

all'art. 18 le fonti donde i falchi possono essere acquistati

liberamente anche in Italia, per uso venatorio;

che, pertanto, è opportuno che il giudice rimettente rivaluti

tutta la situazione anche alla luce di quest'ultima disposizione,

nell'intento di considerare la possibilità di risolvere la questione

sul piano interpetrativo e, comunque, per tenerne conto nella

motivazione dell'ordinanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo della

Puglia, sede di Bari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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