Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento

notificato il 30 marzo 1985, depositato in Cancelleria il 5 aprile

successivo ed iscritto al n. 15 del Registro 1985, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di Stato -

Sez. VI giurisd.le - n. 29/85, del 22 giugno 1984, depositata il 29

gennaio 1985, che ha annullato il provvedimento del Presidente del

Comitato prov.le della caccia di Trento n. 16 del 1° giugno 1982,

relativo all'approvazione del calendario venatorio 1982-83 per la

Provincia di Trento, nella parte in cui consente la caccia ad alcune

specie animali, mammiferi ed uccelli, protette dalla legge 27

dicembre 1977, n. 968;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Provincia di Trento ha promosso conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del

Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 1984-29 gennaio 1985, n. 29,

di annullamento del decreto con il quale il Presidente del comitato

provinciale per la caccia fissava il calendario venatorio 1982- 1983

e l'elenco delle specie cacciabili, in riferimento agli artt. 8 n. 15

e 16 St. T.-A.A., all'art. 1 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 ed agli

artt. 1, 2, 5 e 11 legge 27 dicembre 1977, n. 968;

che la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata aveva

pronunciato l'annullamento del provvedimento provinciale per

contrasto con l'art. 11 della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968,

che dispone esso stesso un elenco delle specie cacciabili

parzialmente diverso, anziché fare applicazione della successiva

legge provinciale n. 56 del 1978, che demanda all'organo della

Provincia di determinare tale elenco;

che, ad avviso della Provincia, la sentenza medesima,

arbitrariamente disapplicando la legge provinciale ed assumendo

l'interesse nazionale come presupposto giustificativo della

legittimità e della conseguente applicazione della legge statale

anteriore, sarebbe inficiata non da un mero error in iudicando, ma

dal disconoscimento di una competenza ad essa costituzionalmente

riconosciuta;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in

giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, obbietta che, non

essendo in contestazione il potere del Consiglio di Stato di

sottoporre a sindacato giurisdizionale l'atto provinciale, ma il

modo, in tesi scorretto, di esercizio del potere medesimo, il ricorso

dovrebbe essere dichiarato inammissibile o rigettato;

che nella memoria depositata nell'imminenza della trattazione

della causa, la Provincia contesta la tesi che l'atto giurisdizionale

viziato da error in iudicando debba ritenersi per ciò solo non

idoneo a provocare il conflitto di attribuzione, posto invece che non

potrebbero escludersi ipotesi particolari, come asseritamente, quella

di specie, in cui tale errore, traducendosi nella negazione della

spettanza di una competenza demandata alla Provincia stessa da norme

costituzionali, determini una effettiva menomazione della sua sfera

di attribuzioni;

Considerato che questa Corte ha ripetutamente ritenuta

l'inammissibilità di conflitti tra Stato e Regione - in relazione ad

atti giurisdizionali - nei quali quest'ultima non contesti in radice

la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a

"censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente

esplicata, denunciando eventuali errori in iudicando nei quali il

giudice.... sarebbe incorso" (sent. n. 289 del 1974), e chieda

perciò, in definitiva, alla Corte medesima di correggere tali

errori, così attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione

che, all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);

che nella fattispecie, l'oggetto della censura provinciale è

precisamente l'asserita erroneità dell'iter decisorio seguito dal

Consiglio di Stato, per aver esso scorrettamente individuato la norma

da applicare;

che, pertanto, atteso che tale ipotesi si inquadra tra quelle

contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il

ricorso della Provincia di Trento deve ritenersi manifestamente

inammissibile;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla

Provincia di Trento avverso la sentenza del Consiglio di Stato - Sez.

VI giurisd. n. 29/1985 del 22 giugno 1984, depositata il 29 gennaio

1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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