Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Nel piano, di cui all'art. 1°, sara' determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il municipio potra' espropriare per pubblica utilita'.
[2]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.
[3]L'indennita' dovuta ai proprietari degl'immobili espropriati sara' determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purche' essi abbiano la data certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione.
[4]In difetto di tali fitti accertati l'indennita' sara' fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.
[5]I periti non dovranno, nella stima per la indennita', tener conto dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 27 giugno 1886, n. 3964
2Il Regio Decreto 27 giugno 1886, n. 3964, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, num. 2892, sono soltanto applicabili alle espropriazioni dei fabbricati da demolirsi designati nel progetto steso con tinta gialla, e le altre espropriazioni di terreni per strade e larghi o piazze od altro uso pubblico devono farsi, applicando la legge comune sulle espropriazioni in causa di pubblica utilita' 25 giugno 1885, numero 2359". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'esecuzione delle progettate opere e' assegnato un periodo di tempo di dodici anni, decorribili dalla data del presente decreto".
Testo in vigore dal 30 luglio 1886 al 30 giugno 2002
