Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Nel piano, di cui all'art. 1°, sara' determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il municipio potra' espropriare per pubblica utilita'.
[2]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.
[3]L'indennita' dovuta ai proprietari degl'immobili espropriati sara' determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purche' essi abbiano la data certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione.
[4]In difetto di tali fitti accertati l'indennita' sara' fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.
[5]I periti non dovranno, nella stima per la indennita', tener conto dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1885 al 30 luglio 1886
