Corte costituzionale

Ordinanza n. 607/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, sesto

comma, della legge 14 marzo 1981, n. 219 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante

ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici

per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti"), promosso

con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dalla Corte di Appello di

Napoli, iscritta al n. 1088 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. per la

Basilicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 80, sesto comma, della l. 14 maggio 1981, n. 219;

che tale articolo, nel dettare norme in materia d'interventi

statali per l'edilizia a Napoli, in relazione agli eventi sismici del

novembre 1980 e febbraio 1981, prevede che "ai proprietari

coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o

compartecipanti, spettano tutte le indennità previste dalla l. 29

luglio 1980, n. 385, maggiorate del 70%";

che secondo il giudice a quo detta norma contrasterebbe con gli

artt. 3 e 42 Cost., essendo stata la legge n. 385 del 1980 dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza 21 luglio 1983, n. 223 ed

essendo la maggiorazione del 70% inidonea a farne venir meno

l'incostituzionalità sotto il profilo dell'inadeguatezza

dell'indennizzo;

Considerato che l'articolo impugnato, nell'ultima parte del comma

sesto, statuisce che "l'espropriato può proporre opposizione alla

stima, che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli artt.

12 e 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892";

che detti ultimi articoli prevedono modalità di quantificazione

dell'indennità di espropriazione diversi da quelli stabiliti dalla

l. n. 385 del 1980, statuendo essenzialmente che essa sia determinata

sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo

decennio, se abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di

locazione o, altrimenti, in base all'imponibile netto agli effetti

delle imposte sui terreni e fabbricati;

che, l'espropriato, in base all'art. 80, sesto comma, ultima

parte, proponendo opposizione alla stima, può ottenere la

quantificazione dell'indennità di espropriazione in base al su detto

criterio;

che tale ultimo sistema di determinazione dell'indennità di

espropriazione è stato ritenuto costituzionalmente legittimo da

questa Corte (Sentenza 22 gennaio 1976, n. 15) in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con motivazione che ne ha affermato

implicitamente anche la rispondenza all'art. 42 Cost. sotto il

profilo della congruità dell'indennizzo;

che la facoltà, accordata all'espropriato di ottenere, in sede

di opposizione alla stima, la liquidazione dell'indennità in base ad

un criterio conforme ai precetti della Costituzione, determina la

manifesta infondatezza della questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 narzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, comma sesto, della l. 14 maggio 1981, n.

219 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19

marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del

febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo

sviluppo dei territori colpiti"), sollevata con l'ordinanza indicata

in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:607 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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