Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5-bisd.l. 333/1992
  • art. 5-bislegge 359/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis della

legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal

Giudice istruttore presso il Tribunale di Gela nel procedimento

civile vertente tra Cordaro Paolo ed altri ed il Comune di Gela ed

altri iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, in una controversia (promossa con atto di citazione

in riassunzione notificato il 12 giugno 1991) avente ad oggetto la

determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice istruttore

presso il Tribunale di Gela con ordinanza del 4 giugno 1993 ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 5- bis decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito

nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica) per contrasto con gli artt. 3 e 42, comma 3,

della Costituzione;

che - ad avviso del giudice rimettente - la competenza a

sollevare detta questione spetta anche al giudice istruttore in

quanto si tratta di disposizioni di legge che il medesimo deve

applicare per provvedimenti di competenza sua propria, dovendo egli

conferire un nuovo incarico al consulente tecnico d'ufficio in base

alla normativa di cui si assume l'illegittimità costituzionale e

quindi tenendo conto dei nuovi criteri di determinazione

dell'indennità di esproprio;

che l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo

comma della Costituzione, deve costituire un serio ristoro e non può

essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica;

che in base all'art. 5- bis cit. l'indennità di espropriazione

per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo

comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo ai fitti

coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato;

l'importo così determinato è ulteriormente ridotto del 40%, salvo

che il soggetto espropriato aderisca alla cessione volontaria del

bene;

che in tal modo, seppur la media tra valore venale e reddito

dominicale rivalutato dà un importo equo, la sua riduzione in misura

del 40% fa scendere l'indennità di espropriazione al di sotto del

livello di congruità, riducendo il valore del terreno a circa il 30%

del valore di mercato;

che inoltre - conclude il giudice rimettente - vi sarebbe una

disparità di trattamento tra chi al momento della sua entrata in

vigore ha già subito l'esproprio e non può più convenire la

cessione volontaria del bene e chi ancora non è colpito dal

provvedimento ablativo e può cedere le aree volontariamente senza

subire la riduzione del 40%;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

Considerato che la legittimazione del giudice istruttore a

sollevare incidente di costituzionalità può essere affermata

unicamente con riferimento a questioni concernenti disposizioni di

legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti di competenza

sua propria sicché i poteri attribuiti al giudice medesimo per

l'esercizio delle funzioni e competenze sue tipiche devono risultare

condizionati dalla norma sospettata d'incostituzionalità;

che invece la legittimazione del giudice istruttore non sussiste

"quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel

merito della causa, in quanto in tal caso la competenza spetta al

collegio" (ordinanze nn. 215 e 147 del 1992, n. 199/1990, sentenza n.

1104/1988);

che nella fattispecie si ha che da una parte spetta al giudice

istruttore il potere di disporre consulenza tecnica, potere che certo

non dipende dall'art. 5- bis cit., ancorché tale norma possa essere

indicata nella formulazione dei quesiti come contenente i criteri di

calcolo per l'indagine demandata al consulente tecnico d'ufficio e

segnatamente per la quantificazione dell'indennità di esproprio;

che d'altra parte spetta al Collegio l'applicazione di tale

norma di legge in quanto destinata a rappresentare il criterio legale

di valutazione dell'esattezza dell'indagine peritale;

che è quindi il Collegio - e non già il giudice istruttore -

che può sollevare questione di legittimità costituzionale della

disposizione citata prima di applicarla;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, decreto legge 11 luglio

1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione, dal

giudice istruttore presso il Tribunale di Gela con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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