Art. 2 — Approvazione del piano dei trasporti e dei progetti; procedure espropriative

I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del precedente articolo 1 presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano e' approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica. I progetti di massima e i progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani finanziari e del piano di cui al precedente comma - e le relative varianti sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante della Associazione nazionale dei comuni d'Italia, da un rappresentante della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1 interessato, nonche' da un esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Il parere favorevole della commissione indicata nel comma precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di qualsiasi altra autorita'. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e di indifferibilita' delle opere approvate. Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1, ovvero la societa' o l'ente concessionario, potra' occupare in via di urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto che debbono comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi. Per le espropriazioni e per la costituzione di servitu' si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'articolo 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima, per la esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo.

Testo vigente dal 15 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-29;1042~art2 · fonte del testo

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