I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 615, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni Provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale. Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresi' i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimita' da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, puo' anche suggerire modifiche e varianti. La Commissione e' tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati. Il decreto di vincolo previsto dalla, vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla, precedente deliberazione. I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1938, n. 88, in proporzione alle necessita' della popolazione. La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generati a particolareggiati, approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N.641)). La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica, utilita' i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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Che cosa è cambiato dal 9 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1962 al 9 agosto 1967. 32 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… i lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo. tolto: Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovra' essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N.641. La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica, utilita' i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-26;17~art2 · fonte del testo

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