Art. 20 — Lavoro

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((Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione)). Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e' remunerato. Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalita' terapeutiche. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. ((Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalita', nonche' delle precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14- bis della presente legge)). ((Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul pi- ano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalita' indicate nel regolamento interno dell'istituto. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento)). Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attivita' artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. ((La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.)) ((Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente)).

Testo in vigore dal 13 agosto 1993 al 28 luglio 2000

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13721/2025

    22 maggio 2025

    Il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni), da accertarsi a cura del giudice di merito.

    Art. 20

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 303 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13578/2025

    21 maggio 2025

    La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.

    Art. 20

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 300 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13577/2025

    21 maggio 2025

    La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dall'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.

    Art. 20

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 301 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 158/2001

    Ha colpito questo articolo
    22 maggio 2001

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, sedicesimo comma - recte: diciasettesimo comma -, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - in riferimento agli artt. 36, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria. Infatti, da un lato, il ruolo assegnato al lavoro nell'ambito di una connotazione non più esclusivamente afflittiva della pena comporta che, ove si configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo assuma distinta evidenza dando luogo ai correlativi diritti ed obblighi. D'altro lato, la garanzia del riposo annuale - imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del Costituente - non consente deroghe e va perciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta, dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità. - Per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo di questa sentenza, v. ordinanza n. 294/2001. - Sulla equiparazione sotto l'aspetto delle garanzie costituzionali tra normale lavoro subordinato e lavoro dei detenuti v. le richiamate sentenze n. 103/1984, n. 1087/1988 e n. 26/1999. - Sulla irrinunciabilità del diritto al riposo annuale v. richiamata sentenza n. 189/1980. M.F.

    Art. 20 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1986 al 13 agosto 1993. 19 parole tolte, 382 parole aggiunte.

Negli istituti penitenziari tolto: deve essere favorita aggiunto: devono essere favorite in ogni modo la destinazione tolto: al lavoro dei detenuti e degli internatitolto: . aggiunto: al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e' remunerato. Il lavoro e' … soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. tolto: Ai fini dell'assegnazione aggiunto: Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto tolto: dei loro desideri ed attitudini nonche' delle condizioni economiche della famiglia aggiunto: esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalita', nonche' delle precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14- bis della presente legge. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul pi- ano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalita' indicate nel regolamento interno dell'istituto. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilita' generale dello … di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenzialeaggiunto: . Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art20 · fonte del testo

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