Il sesto comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri ed attitudini nonche' delle condizioni economiche della famiglia. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art5 · fonte del testo

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