Corte costituzionale

Sentenza n. 158/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della liberta), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal

Magistrato di sorveglianza di Agrigento sul reclamo proposto da

Farruggia Antonio, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Magistrato di sorveglianza di Agrigento solleva, in

riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

nella parte in cui non riconosce il diritto alle ferie ed alla

relativa indennità sostitutiva nei confronti del detenuto

lavoratore. Dopo aver premesso di essere stato investito, a seguito

di reclamo proposto a norma dell'art. 69, comma 6, lettera a),

dell'ordinamento penitenziario, da un detenuto il quale lamentava,

fra l'altro, il mancato godimento delle ferie e della relativa

indennità sostitutiva in relazione allo svolgimento dell'attività

lavorativa di addetto alle pulizie all'interno dell'Istituto

penitenziario, il giudice a quo ha sottolineato come il diritto alle

ferie, sancito dall'art. 36, terzo comma, Cost., debba essere

riconosciuto anche al lavoratore che svolge la propria attività

all'interno dell'Istituto. Né tale diritto può ritenersi

incompatibile con lo stato di restrizione, giacché "anche il

detenuto-lavoratore può, pur con gli inevitabili limiti derivanti

dalla restrizione carceraria, utilizzare il periodo feriale per

ritemprare le proprie energie usurate dal lavoro, ad esempio

utilizzando le ore nelle quali avrebbe dovuto lavorare per recarsi in

biblioteca, per svolgere attività sportiva in palestra oppure

semplicemente per rimanere nella cella". Sarebbe pertanto illogico,

osserva il rimettente, riconoscere al detenuto lavoratore il diritto

al riposo settimanale e negargli al tempo stesso il diritto alle

ferie, trattandosi di istituti nella sostanza diretti alle medesime

finalità. Compromesso sarebbe anche l'art. 27, terzo comma, Cost.,

in quanto "negare al detenuto che svolge attività lavorativa

all'interno dell'Istituto penitenziario il diritto ad usufruire di un

periodo continuativo di riposo, rende il lavoro penitenziario

sicuramente più afflittivo e, quindi, impedisce allo stesso di

svolgere la sua funzione rieducativa".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Richiamata la sentenza di questa Corte n. 1087 del 1988, ove fu messa

in luce la disomogeneità tra la posizione del detenuto che presti la

propria attività lavorativa in carcere ed ogni altro lavoratore,

l'Avvocatura ha posto in risalto la specialità che caratterizza il

lavoro penitenziario, essendo il relativo rapporto iscritto in un

ordinamento dotato di una propria autonomia e che contempla elementi

pubblicistici intesi a finalizzare il lavoro alla risocializzazione.

Mentre, dunque, il riposo settimanale è compatibile ed anzi

essenziale rispetto a tale finalità, ben diversamente la sospensione

del lavoro per un assai più lungo periodo feriale si porrebbe in

contrasto con il dichiarato fine di dare al lavoro il compito

fondamentale dell'opera di rieducazione. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della liberta), nella parte in cui non

riconosce al detenuto-lavoratore il diritto al riposo annuale ed alla

relativa indennità sostitutiva. Secondo il rimettente magistrato di

sorveglianza investito di un reclamo in tema di mancato godimento

delle ferie annuali per le prestazioni lavorative svolte, all'interno

del carcere, alle dipendenze dell'Amministrazione - la norma

violerebbe l'art. 36, terzo comma, Cost., poiché l'irrinunciabilità

di quel diritto non può ritenersi inconciliabile con lo stato di

restrizione, nonché l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto "negare

al detenuto che svolga attività lavorativa all'interno dell'Istituto

penitenziario il diritto ad usufruire di un periodo continuativo di

riposo" inciderebbe sul pieno raggiungimento della funzione

rieducativa, che è tratto caratterizzante del lavoro carcerario.

2. - La questione è fondata.

Il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla

base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di

aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati

privati della libertà, è oggi divenuto, a seguito delle innovazioni

dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della

sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento

rieducativo.

Lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei

condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del

recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema

penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma

anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle

specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede,

perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma

consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio

di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del

d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito

(quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).

Il crescente favore del legislatore nei confronti dell'impegno

lavorativo dei detenuti si è via via manifestato attraverso

l'introduzione di nuove opportunità, in linea anche con le

indicazioni espresse nella Raccomandazione del Comitato dei ministri

del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, relativa alle regole

penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe, per

organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile

alle normali condizioni del lavoro libero. Accanto alle sperimentate

figure del lavoro esterno e di quello "a domicilio" carcerario, si è

così prevista la possibilità per imprenditori pubblici e privati di

organizzare e gestire direttamente le lavorazioni all'interno degli

istituti, fino a promuovere forme di autorganizzazione, mediante

cooperative sociali che consentono il superamento del divieto di

assunzione della qualità di socio per l'incapacità derivante da

condanne penali e civili (v. legge 22 giugno 2000, n. 193).

3. - Nell'ambito delle diverse tipologie di lavoro dei detenuti,

la norma in esame (art. 20 dell'ordinamento penitenziario) contempla

quindi l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la stessa

amministrazione penitenziaria: rapporto il cui rigoroso accertamento

spetta al giudice, e che, peraltro, non può identificarsi in una

qualsiasi attività che comporti un impegno psicofisico all'interno

delle carceri. Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione

derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene,

uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di

diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e

di obblighi.

Vero è che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario,

presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra

profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari

e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario; per cui è ben

possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle

varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in

generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il

datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende

alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto

minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni

rapporto di lavoro subordinato.

4. - Questa Corte, già nella sentenza n. 103 del 1984, con

riguardo alla giurisdizione, aveva avvertito non esservi ragione di

distinzione tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei

detenuti o internati (e tale equiparazione, sotto l'aspetto

sostanziale, è stata costantemente ribadita in più occasioni anche

dalla Corte di cassazione a sezioni unite).

Nella successiva sentenza n. 1087 del 1988 resa peraltro in un

contesto normativo non ancora arricchito dalla molteplicità di

esperienze lavorative intramurarie ora possibili la Corte aveva sì

sottolineato la differenza tra il lavoro ordinario e quello svolto

all'interno del carcere alle dipendenze dell'Amministrazione, ma

aveva sin da allora escluso che quest'ultimo non dovesse essere

protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Più recentemente

(sentenza n. 26 del 1999) ha poi affermato che l'idea secondo la

quale la restrizione della libertà personale comporta come

conseguenza il disconoscimento delle "posizioni soggettive",

attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione

penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale,

atteso che questo è basato sul primato della persona umana e dei

suoi diritti. Nella stessa sentenza ha messo in rilievo che la

restrizione della libertà personale non comporta affatto una capitis

deminutio di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta

alla sua esecuzione. E si è ancora osservato che "l'esecuzione della

pena e la rieducazione che ne è finalità nel rispetto delle

irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina non possono mai

consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni

incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si

trovano nella restrizione della loro libertà".

5. - Il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle

"posizioni soggettive" che non possono essere in alcun modo negate a

chi presti attività lavorativa in stato di detenzione. La

Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela

il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e (all'art. 36,

terzo comma) che qualunque lavoratore ha diritto anche alle "ferie

annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; garanzia che vale ad

assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore,

fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie

psicofisiche.

È ovvio che le rilevate peculiarità del rapporto di lavoro dei

detenuti comportano che le concrete modalità (di forme e tempo) di

realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito (con

sospensione dell'attività lavorativa), dedicato al riposo o ad

attività alternative esistenti nell'istituto carcerario, devono

essere compatibili con lo stato di detenzione. Esse possono, quindi,

diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario (alle

dipendenze dell'amministrazione carceraria o di terzi), oppure si

svolga all'esterno o in situazione di semilibertà; diversificazioni

che spetta al legislatore, al giudice o all'amministrazione

precisare.

6. - La mancanza di tale esplicita previsione nella norma

denunciata che pur garantisce già il limite di durata delle

prestazioni secondo la normativa ordinaria, il riposo festivo,

nonché la tutela assicurativa e previdenziale pone la disposizione

stessa in contrasto con entrambi i parametri evocati dal rimettente.

Da un lato, il ruolo assegnato al lavoro nell'ambito di una

connotazione non più esclusivamente afflittiva della pena comporta

che, ove si configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo

assuma distinta evidenza dando luogo ai correlativi diritti ed

obblighi. D'altro lato, la garanzia del riposo annuale imposta in

ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del

Costituente non consente deroghe e va perciò assicurata "ad ogni

lavoratore senza distinzione di sorta" (sentenza n. 189 del 1980),

dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della liberta), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo

annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività

lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari