Art. 20 — Lavoro

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Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e' remunerato. Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalita' terapeutiche. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. ((Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri ed attitudini nonche' delle condizioni economiche della famiglia. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto)). I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attivita' artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1986 al 13 agosto 1993

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13721/2025

    22 maggio 2025

    Il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni), da accertarsi a cura del giudice di merito.

    Art. 20

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 303 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13578/2025

    21 maggio 2025

    La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.

    Art. 20

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 300 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13577/2025

    21 maggio 2025

    La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dall'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.

    Art. 20

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 301 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 158/2001

    Ha colpito questo articolo
    22 maggio 2001

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, sedicesimo comma - recte: diciasettesimo comma -, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - in riferimento agli artt. 36, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria. Infatti, da un lato, il ruolo assegnato al lavoro nell'ambito di una connotazione non più esclusivamente afflittiva della pena comporta che, ove si configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo assuma distinta evidenza dando luogo ai correlativi diritti ed obblighi. D'altro lato, la garanzia del riposo annuale - imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del Costituente - non consente deroghe e va perciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta, dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità. - Per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo di questa sentenza, v. ordinanza n. 294/2001. - Sulla equiparazione sotto l'aspetto delle garanzie costituzionali tra normale lavoro subordinato e lavoro dei detenuti v. le richiamate sentenze n. 103/1984, n. 1087/1988 e n. 26/1999. - Sulla irrinunciabilità del diritto al riposo annuale v. richiamata sentenza n. 189/1980. M.F.

    Art. 20 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986. 12 parole tolte, 69 parole aggiunte.

… soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. tolto: Nell'assegnazione aggiunto: Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri tolto: e aggiunto: ed attitudini nonche' delle tolto: precedenti attivita' aggiunto: condizioni economiche della famiglia. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle tolto: a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione aggiunto: di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art20 · fonte del testo

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