Art. 18 — Colloqui, corrispondenza e informazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977. Leggi il testo vigente →

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati o internati sia sottoposta a visto di controllo del direttore di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento. Per gli imputati i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza della autorita' giudiziaria che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del giudice di sorveglianza, dopo la pronuncia stessa. L'autorita' giudiziaria puo' anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 10/2024

    Ha colpito questo articolo
    26 gennaio 2024

    La sessualità è uno degli essenziali modi di espressione della persona umana; tuttavia, non può ridursi il tema dell’affettività del detenuto a quello della sessualità, in quanto esso più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell’essere umano. (Precedenti: S. 561/1987 - mass. 3836).Il volto costituzionale della pena richiede che questa non implichi una sofferenza eccedente la misura minima necessaria. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 40/2019; S. 179/2017 - mass. 41197).La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione), soprattutto nel caso dei detenuti, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile, è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo, che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale. (Precedente: S. 26/1999 - mass. 24431)L’impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus alla persona nell’ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.L’intimità degli affetti non può essere sacrificata dall’esecuzione penale oltre la misura del necessario, venendo altrimenti percepita la sanzione come esageratamente afflittiva, sì da non poter tendere all’obiettivo della risocializzazione.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 18 ord. penit., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. La disposizione censurata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto va valutata in un contesto normativo in cui l’ordinamento penitenziario ha registrato significative innovazioni – art. 1, comma 38, della legge n. 76 del 2016; art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 – che delineano oggi un quadro differente da quello alla base della precedente pronuncia n. 301 del 2012; d’altro canto, la stessa disposizione nuovamente censurata si è medio tempore arricchita di un riferimento privilegiato alla riservatezza dei colloqui tra detenuto e familiari, sebbene, per i detenuti adulti, il legislatore delegato non abbia dato seguito al criterio direttivo enunciato dalla lettera n dell’art. 1, comma 85, della legge n. 103 del 2017. Né, allo stato attuale, la disciplina dei permessi premio è idonea a risolvere il problema dell’affettività del detenuto, il quale ha una necessaria dimensione intramuraria. Poiché i controlli visivi dei colloqui con i detenuti, a differenza di quelli auditivi, non contemplano deroghe, con la conseguente preclusione dell’esercizio dell’affettività intramuraria, anche sessuale, ciò espone la disposizione censurata a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalità, con sacrificio irragionevole della dignità della persona. Tanto più che le indicate restrizioni imposte all’espressione dell’affettività si riverberano sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni. Il carattere assoluto e indiscriminato del divieto di esercizio dell’affettività intramuraria, infine, contrasta anche con l’art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalità. Al fine di garantire l’effettività dei principi indicati e di salvaguardare l’esercizio della discrezionalità legislativa, occorre rimarcare alcuni profili: 1. la durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude; 2. le visite in questione devono potersi svolgere in modo non sporadico, qualora ne permangano i presupposti, e tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità della relazione affettiva; 3. può ipotizzarsi che le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico, in cui comunque sia assicurata la riservatezza dell’incontro, il quale deve essere sottratto non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia, che dunque vigilerà solo all’esterno, ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia; 4. a differenza di quanto previsto per la visita prolungata del detenuto minorenne, per il detenuto adulto non va ammessa la compresenza di più persone, considerata l’eventualità di una declinazione sessuale dell’incontro, che deve quindi svolgersi unicamente con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto stesso; 5. prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avrà cura di verificare altresì la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza; 6. nella fruizione dei locali predisposti per l’esercizio dell’affettività sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio, sempre che ciò non dipenda da ragioni ostative anche all’esercizio dell’affettività intramuraria. La rimozione del controllo a vista del personale di custodia può essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all’imputato, motivi di carattere giudiziario. Quanto sopra previsto non concerne il regime detentivo speciale ex art. 41-bis ordin. penit., né i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare, mentre, in linea di principio, non sussistono impedimenti normativi che precludano l’esercizio dell’affettività intra moenia ai detenuti per reati c.d. ostativi. Resta salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli sopra enunciati, purché idonei a garantire l’esercizio dell’affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla presente pronuncia).

    Art. 18 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 212/1997

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., l'art. 18, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 2, l. 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, in quanto - posto che il diritto di difesa è diritto inviolabile, che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento e che deve essere garantito nella sua effettività; che esso comprende il diritto alla difesa tecnica, e dunque anche il diritto, ad esso strumentale, di poter conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti; e che lo stesso deve, quindi, potersi esplicare non solo in relazione ad un procedimento già instaurato, ma altresì in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alle necessità di preventiva conoscenza e valutazione, tecnicamente assistita, degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento - il diritto di conferire con il proprio difensore non può essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti (ad es., attraverso temporanee, limitate sospensioni dell'esercizio del diritto, come quella prevista dall'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.), e salva evidentemente la disciplina delle modalità di esercizio del diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato di detenzione medesimo: modalità che, peraltro, non possono in alcun modo trasformare il diritto in una situazione rimessa all'apprezzamento dell'autorità amministrativa, e quindi soggetta ad una vera e propria autorizzazione discrezionale. - S. nn. 53/1968, 125/1979, 18/1982, 80/1984, 144/1992, 220/1994, 216/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 385 c.p. · Art. 18 Ordinamento penitenziario · Art. 2 Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale · Art. 4 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 301/2012

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2012

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31 e 32, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza. Il rimettente, sotto un primo profilo, ha omesso di descrivere in modo adeguato la fattispecie concreta e, conseguentemente, di motivare sulla rilevanza della questione. Sotto un secondo profilo, l'ordinanza di rimessione - pur evocando una esigenza reale e fortemente avvertita quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale - prefigura un intervento meramente ablativo della previsione del controllo visivo che si rivelerebbe, per un verso, eccedente lo scopo perseguito e, per altro verso, insufficiente a realizzarlo, posto che tale controllo, da un lato, è preordinato a finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e che, dall'altro, la sua eliminazione non garantirebbe l'esercizio del diritto in rilievo, senza una disciplina che stabilisca termini e modalità di un tale esercizio. La definizione di detta disciplina implica scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, amplius , all'ordine e alla sicurezza pubblica. - Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - non emendabile tramite la lettura diretta degli atti di tale giudizio, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, si vedano, ex plurimis , la menzionata sentenza n. 338/2011 e le ordinanze n. 93/2012 e n. 260/2011. - Sulla inammissibilità delle questioni che richiedano interventi additivi in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, si vedano, ex plurimis , le menzionate sentenze n. 134/2012 e n. 271/2010, e le ordinanze n. 138/2012 e n. 113/2012.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari