1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita. 2. A tale fine la qualita' di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorita' che esercita la custodia, e' documentata a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente. 3. Quando e' disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto e' consegnata a chi esercita la custodia ed e' da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art36 · fonte del testo

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