La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

  • a)allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado ((sono o)) sono stati cittadini per nascita ((e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni)), comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
  • a-bis)((allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni));
  • b)allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
  • c)allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  • d)al cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
  • e)all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
  • f)allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Testo vigente dal 24 maggio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 293/2003

    Questione inammissibile
    4 agosto 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che divenga immediatamente cittadino italiano lo straniero maggiorenne che, a seguito della adozione da parte di cittadino italiano, perda la cittadinanza del paese di origine. Il giudice rimettente afferma, infatti, in modo del tutto apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quò, senza che questa sia desumibile dalla descrizione della fattispecie dedotta nel giudizio medesimo e senza che risulti con chiarezza quale azione sia stata in esso esercitata e quali sarebbero gli effetti di un eventuale accoglimento della proposta eccezione di costituzionalità.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1992 al 24 maggio 2025. 15 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono aggiunto: o sono stati cittadini per nascitatolto: , o che e' nato aggiunto: e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica tolto: e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre aggiunto: da almeno due anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c)aggiunto: ;

aggiunto: a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art9 · fonte del testo

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