Corte costituzionale

Sentenza n. 439/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione

quarta giurisdizionale - sul ricorso proposto da Cattaneo Fabrizio

contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 174 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Cattaneo Fabrizio nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'avv.to Eugenio Merlino per Cattaneo Fabrizio e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio delle Istituzioni assistenziali riunite di

Pavia, con deliberazione n. 41 del 5 marzo 1980, disponeva la

liquidazione, a titolo di indennità di fine servizio, di una somma a

favore di Cattaneo Fabrizio, medico assistente iscritto

all'I.N.A.D.E.L., dimissionario privo di anzianità sufficiente (due

anni di iscrizione all'I.N.A.D.E.L. e almeno 25 anni di servizio) per

conseguire la indennità premio di servizio di cui all'art. 2 della

legge 8 marzo 1968, n. 152.

Il Comitato di controllo annullava la deliberazione.

Il Cattaneo proponeva ricorso al T.A.R. di Milano. Avendolo questi

rigettato, appellava al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza

del 14 maggio 1991 (R.O. n. 174 del 1992), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 8

marzo 1968, n. 152.

Ha ritenuto che il trattamento dell'ente locale doveva

considerarsi sostitutivo della indennità di cui all'art. 2 della

legge 8 marzo 1968, n. 152, e che, quindi, ne è vietata la

corresponsione ex art. 17, primo comma, della stessa legge, così

come sono vietati i trattamenti migliorativi; che anche l'art. 17

della stessa legge è costituzionalmente illegittimo a seguito e per

effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, primo

comma, lett. a), b), c) della legge n. 152 del 1968, nella parte in

cui subordinava la erogazione della indennità premio di servizio a

requisiti diversi da quelli richiesti per la corresponsione della

indennità di buonuscita per i dipendenti statali (sent. Corte cost.

n. 208 del 1988).

Risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per le situazioni

sorte e definite prima della detta dichiarazione di

incostituzionalità.

Ha aggiunto che la questione è rilevante, dovendosi fare

applicazione dell'art. 17 citato.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio si è costituita la parte privata la quale,

riportandosi alle difese delle fasi precedenti, ha concluso per

l'accoglimento della questione.

È intervenuta altresì, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

concluso per la infondatezza o la inammissibilità della questione,

rilevando nella memoria che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge

del 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153,

sono esclusi dalla disciplina del trattamento di fine rapporto di cui

all'art. 22, comma 10, del decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987,

convertito in legge n. 440 del 29 ottobre 1987, coloro il cui

servizio è cessato prima del 3 maggio 1982; che l'art. 17 della

legge 152 del 1968 mira ad evitare la duplicazione del trattamento di

fine servizio nella forma del cumulo tra erogazione degli Enti

previdenziali e, rispettivamente, degli Enti locali. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 17, primo comma,

della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, per le

situazioni definite anteriormente alla sentenza della Corte

costituzionale n. 208 del 1988, vieta agli enti locali di deliberare

forme di trattamento di fine servizio precluse dall'art. 2 della

stessa legge n. 152 del 1968, nel testo non ancora emendato dalla

suddetta sentenza, ma corrispondenti a quelle previste per

l'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti statali (almeno un

anno di iscrizione e senza riguardo all'anzianità di servizio: art.

7 della legge 29 aprile 1976, n. 177), violi l'art. 3 della

Costituzione per l'ingiustificata sperequazione che determina in

danno dei dipendenti degli Enti locali suddetti rispetto ai

dipendenti dello Stato.

2. - La questione è inammissibile.

L'indennità per cessazione dal servizio, per la sua natura

retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, rientra nel

trattamento economico complessivo spettante al dipendente anche non

di ruolo, tanto che si è dichiarata la illegittimità costituzionale

di disposizioni che comportano la sua esclusione o la riduzione per

varie cause, tra cui le dimissioni del dipendente (sent. n. 208 del

1988).

Tra le indennità di fine rapporto deve annoverarsi la indennità

premio di servizio. Attesa la sua natura previdenziale ed

assistenziale nonché il carattere integrativo della pensione

spettante al dipendente alla cessazione del rapporto qualunque ne sia

la ragione, è da ritenersi nella sostanza analoga ed omogenea alla

indennità di buonuscita e, quindi, non è giustificata una sua

diversa disciplina sostanziale. Per queste ragioni è stata

dichiarata (sent. n. 763 del 1988) la illegittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), c), della legge 8 marzo 1968,

n. 152, nella parte in cui prevedeva, per la sua erogazione al

dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L., condizioni limitative

(iscrizione da almeno due anni e periodo di servizio variabile da 15

a 25 anni secondo la causa di cessazione dal servizio).

Con l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito

in legge n. 440 del 1987 sono state soppresse quasi tutte le

condizioni limitative e la disciplina della detta indennità è stata

assimilata in tutto a quella della indennità di buonuscita degli

statali.

2.1 - La indennità premio di servizio è anch'essa erogata al

personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. da almeno un anno dalla

cessazione del rapporto comunque motivata ed indipendentemente dal

conseguimento del diritto alla pensione sia a favore dei dipendenti

che dei loro superstiti in relazione agli anni di servizio maturati.

Però l'art. 6 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito in

legge n. 153 del 1988 ha stabilito che gli effetti della suddetta

norma decorrono dal 3 maggio 1982.

Siccome la erogazione della indennità premio è possibile a

favore di tutti dipendenti senza particolari condizioni limitative,

non sussiste più la necessità di erogare quei trattamenti di fine

rapporto sostitutivi della suddetta indennità di cui alla norma

impugnata e, quindi, non interessa verificare se quest'ultima sia o

meno affetta dai denunciati vizi di illegittimità costituzionale.

Piuttosto la verifica dovrebbe riguardare le norme che, eliminando

le condizioni restrittive precedenti, hanno fissato anche la

decorrenza del nuovo trattamento, ed, in particolare, in data

successiva alla cessazione dal servizio del ricorrente.

2.2 - Pertanto, della questione sollevata va dichiarata la

inammissibilità, non trovando applicazione nella fattispecie la

norma censurata e non essendo stata impugnata quella che fissa la

decorrenza della erogazione senza le lamentate condizioni limitative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, primo comma della legge 8 marzo 1968, n.

152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti

locali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal

Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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