Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della

legge 8 marzo 1968, n. 152; articolo unico legge 15 ottobre 1969, n.

746 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti

locali) promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1976 dal tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria, sui ricorsi di Mazzoni Umberto,

Brunori Bruno e Pinca Bruno, iscritta al n. 315 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del

9 giugno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti del Comune

di Foligno, collocati a riposo fra il 1962 ed il 1965, diretto ad

ottenere il trattamento supplementare di fine servizio deliberato da

detto Comune con delibere del 1948 e 1949, annullate dal Governo ex

art. 6 t.u. n. 383 del 1934, il tribunale amministrativo dell'Umbria ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli articoli 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dell'art.

unico della legge 15 ottobre 1969, n. 746, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione emessa il 23 gennaio 1976, si rileva

che l'art. 17 della legge n. 152 del 1968 ha, da un lato, sancito il

divieto, a decorrere dal 1 marzo 1966, della istituzione di trattamenti

supplementari di fine servizio e ha, dall'altro riconosciuto la

legittimità dei trattamenti supplementari, istituiti dagli Enti, nella

loro autonomia, prima della data predetta, stabilendo però che tali

trattamenti "sono mantenuti limitatamente al personale in servizio"

alla data del 1 marzo 1966. D'altro canto l'articolo unico della legge

n. 746 del 1969, nel dare interpretazione autentica dell'art. 17

anzidetto, ha precisato che "i trattamenti supplementari di fine

servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore

del personale degli Enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente

approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti limitatamente al

personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i

provvedimenti concessivi di detti Enti sia intervenuto l'annullamento

ex art. 6 t.u. 3 marzo 1934, n. 383".

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che in tal modo la

reviviscenza delle delibere annullate è stata disposta solo a

vantaggio del personale che risultasse in servizio alla data del 1

marzo 1966, con esclusione quindi dal beneficio predetto del personale

che, a quella data risultasse già collocato a riposo, cosicché ne

deriverebbe una disciplina ingiustificatarmente differenziata nei

riguardi di quest'ultima categoria di personale - nella quale rientrano

i ricorrenti che promossero il giudizio a quo - rispetto:

a) al personale, cessato dal servizio, in data antecedente al 1

marzo 1966, da Enti presso i quali risultavano operanti delibere,

istitutive dei trattamenti supplementari, non annullate ex art. 6 in

quanto tali dipendenti hanno percepito, in applicazione delle dette

delibere, il trattamento supplementare e sono, ormai, al riparo da ogni

futuro intervento repressivo;

b) al personale, in servizio al 1 marzo 1966, presso Enti nel cui

ordinamento è stato disposto l'annullamento di ufficio di delibere

istitutive di trattamenti supplementari.

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che non sarebbe dato,

infatti, scorgere per quale ragione - nel quadro di un regime volto a

riconoscere la retroattiva legittimità ai trattamenti supplementari

istituiti prima del 1 marzo 1966 - sia stata riconosciuta la

inoperatività degli annullamenti di ufficio nei riguardi del personale

in servizio al 1 marzo 1966 e non anche di quello cessato prima di tale

data.

Nel giudizio non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della normativa risultante

dall'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall'articolo unico

della legge 15 ottobre 1969, n. 746, in quanto con essa sarebbe stato

sancito il divieto, a decorrere dal 1 marzo 1966, di istituire per il

personale dipendente da enti locali trattamenti supplementari di fine

servizio e sarebbe stata riconosciuta la legittimità dei trattamenti

supplementari istituiti prima della data predetta (ancorché annullati

dal Governo ex art. 6 t.u., n. 383 del 1934), per il solo personale in

servizio alla data del 1 marzo 1966 e non anche per quello già

collocato a riposo a tale data, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, data la disparità di trattamento che ne deriva nei

riguardi del personale collocato a riposo anteriormente al 1 marzo 1966

da enti le cui delibere in materia di trattamenti supplementari non

siano state annullate dal Governo, nonché nei riguardi del personale

in servizio al 1 marzo 1966.

La questione non è fondata.

2. - La legge n. 152 del 1968 ha riordinato profondamente la

materia previdenziale per i dipendenti degli enti locali, adottando una

disciplina molto più favorevole per il personale e,

contemporaneamente, ha risolto definitivamente, con l'art. 17, il

problema dei trattamenti supplementari che in precedenza erano stati

deliberati da numerosi enti.

Il citato art. 17 ha posto in essere il seguente sistema:

soppressione di ogni trattamento supplementare per il personale entrato

in servizio dopo il 1 marzo 1966 (che è la data dalla quale, per

l'art. 4, decorre il nuovo trattamento previdenziale); mantenimento ad

esaurimento di detti trattamenti supplementari per coloro che erano

rimasti in servizio alla cen nata data 1 marzo 1966, ma in misura

ridotta, e cioè con decurtazione di somme pari all'aumento del

trattamento previdenziale apportato con la stessa legge (commi secondo

e terzo).

In tal modo il legislatore ha fissato al 1 marzo 1966 la data di

applicazione del nuovo ordinamento, dal quale non vengono in alcun modo

toccati i dipendenti già cessati dal servizio alla medesima data:

nello stabilire questa data il legislatore, come è evidente, ha fatto

uso del potere discrezionale che gli è proprio quando determina il

momento dal quale una legge deve produrre i suoi effetti.

E questa Corte ha già affermato (sentenza n. 138 del 1977) che

"non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato

trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti

diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di

per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni

concernenti sia gli stessi soggetti come gli altri componenti

dell'aggregato sociale": il che è stato affermato anche in tema di

trattamento di quiescenza, essendosi ritenute le situazioni dei

collocati a riposo legittimamente differenziate in relazione alla data

di cessazione dal servizio (sentenze n. 57/1973 e n. 92/1975).

Non è, pertanto, censurabile sotto il profilo dell'art. 3 della

Costituzione il disposto della legge n. 152 del 1968 per avere posto a

base delle sue norme la differenza fra personale a riposo o in servizio

alla data 1 marzo 1966 e per avere applicato soltanto al secondo la

nuova normativa.

3. - Tutto ciò premesso, va poi osservato che la legge n. 746 del

1969 ha avuto il solo scopo di eliminare una situazione che si era

venuta a creare in sede di interpretazione dell'art. 17 della legge del

1968 e nei riguardi del solo personale ancora in servizio al 1 marzo

1966, in quanto in tale sede era sorto il dubbio se il mantenimento dei

trattamenti supplementari a favore dell'or cennato personale si dovesse

arrestare dinanzi all'intervento dei provvedimenti di annullamento ex

officio degli atti che li avevano deliberati e cioè se si dovesse

mantenere il trattamento in questione sol quando la deliberazione

istitutiva non fosse stata invalidata. Il legislatore, conformemente

all'orientamento che già era stato manifestato in sede di discussione

della legge del 1968 (vedi Atti Senato V legislatura, documento n. 468,

relazione al disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Cengarle e

altri, comunicata alla Presidenza del Senato il 6 febbraio 1969) ha

accolto la tesi più larga.

Così facendo, la legge del 1969 si è riferita alla stesso

personale del quale si era occupata la legge del 1968, cioè, ripetesi,

al personale ancora in servizio alla data del 1 marzo 1966, chiarendo

la interpretazione esatta della norma ed eliminando la diversità che

si era venuta a creare, nell'ambito di questo solo personale, per il

fatto che talune delle cennate deliberazioni istitutive erano state

annullate ed altre no.

Se così stanno le cose, appare chiaro che la legge del 1969 si è

mantenuta nel medesimo ambito della precedente legge del 1968 e che il

riferimento alla data del 1 marzo 1966 altro non costituisce che la

ripetizione di un dato fondamentale di quella legge, necessaria,

peraltro, per identificare l'ambito anche della nuova norma.

Valgono, di conseguenza, anche per la legge del 1969 le stesse

considerazioni svolte a proposito di quella del 1968.

4. - Quanto all'altro profilo della questione - disparità di

trattamento fra personale cessato dal servizio prima del 1 marzo 1966

da Enti presso i quali erano operanti delibere, istitutive di

trattamenti supplementari, non annullate ex art. 6 t.u. n. 383 del 1934

e personale cessato dal servizio da enti le cui delibere furono

annullate - non si vede come esso possa risolversi in una censura della

normativa impugnata, sostanziandosi nella deduzione di una disparità

sorta in sede applicativa e come tale non idonea a dar luogo a fondate

censure d'incostituzionalità e che, oltre tutto, non deriva dalle

norme impugnate, bensì dalla normativa in precedenza esistente nella

materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto dell'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152

("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti

locali") e dell'articolo unico della legge 15 ottobre 1969, n. 746

("Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della

legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali")' sollevata dal TAR

dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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