Art. 18 — Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti

Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attivita' di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di eta'. Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Le limitazioni di eta' non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.

Testo vigente dal 18 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari