L'articolo 29 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamente versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' anche dovuto a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensione, ch'e' calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non e' reversibile ai superstiti ed e' corrisposto fino al termine del mese in cui il pensionato raggiunga l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti".

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art17 · fonte del testo

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