Art. 2 — Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
L'articolo 294 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: "a) nel comma 1, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice ((che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare))"; "b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. ((Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale)), all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato."; "c) nel comma 5, dopo le parole: "((altro tribunale, il giudice))" sono inserite le seguenti: "o il presidente, nel caso di organo collegiale,".
Testo vigente dal 24 aprile 1999
