Art. 2 — Modifiche al codice di procedura penale
All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse;
- b)dopo il comma 6-bis, e' aggiunto il seguente: «6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.».
Testo vigente dal 23 dicembre 2024
