Art. 1 — Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise
La lettera a) del ((primo comma)) dell'articolo 5 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, comma 1, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;".
Testo vigente dal 24 aprile 1999
