Art. 4 — Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale
Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 ((del codice di procedura penale)). Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato e' escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stato aperto il dibattimento.
Testo vigente dal 24 aprile 1999
