Art. 4 — Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale

Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 ((del codice di procedura penale)). Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato e' escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stato aperto il dibattimento.

Testo vigente dal 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1999 al 24 aprile 1999. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 tolto: dello stesso codice aggiunto: del codice di procedura penale. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato e' escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stato aperto il dibattimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1999-02-22;29~art4 · fonte del testo

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