Art. 40 — Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. 53

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18

53

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, ha disposto (con l'art. 29, comma 3-ter) che "L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani".

Testo vigente dal 22 marzo 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 76/2010

    Questione inammissibile
    26 febbraio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo modificato dall'art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, stabilendo che «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative», subordinerebbe la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall'art. 11 della legge n. 431 del 1998, al possesso da parte del lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno della durata di anni due. Infatti, anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore l'art. 11, comma 13, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei suddetti contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. L'omesso accertamento dell'applicabilità e degli eventuali effetti nel giudizio principale di tale norma - anteriore rispetto all'ordinanza di rimessione e suscettibile di influire sul percorso argomentativo svolto dal rimettente circa la non manifesta infondatezza della questione - si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che determina un esito di manifesta inammissibilità, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla mancata esplicitazione da parte del giudice a quo delle ragioni ritenute ostative ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata disposizione. Un ulteriore motivo di manifesta inammissibilità deriva dal fatto che l'ordinanza di rimessione, censurando il citato art. 40, comma 6, «nella parte in cui non tiene conto del periodo complessivo di permanenza» del lavoratore extracomunitario nel nostro Paese, prospetta la necessità di una disciplina modulata avendo riguardo anche alla pregressa presenza in Italia (peraltro neppure precisata) e, in tal modo, lascia indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo, in difetto dell'indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata. Nel senso che il diritto sociale all'abitazione è riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione», v. le citate sentenze n. 209/2009 e n. 404/1988. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per indeterminatezza del contenuto del richiesto intervento additivo e per omessa indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. la citata ordinanza n. 70/2009.

    Art. 3 cost. · Art. 40 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 27 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 2002 al 22 marzo 2014. 3 parole tolte.

… esigenze alloggiative e di sussistenza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. tolto: 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non appartenenti a … ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materiaaggiunto: . I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati … alloggio ordinario in via definitiva. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. tolto: 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in … agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazioneaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18

    Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, ha disposto (con l'art. 29, comma 3-ter) che "L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art40 · fonte del testo

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