Licenziamenti nelle piccole imprese, per i vecchi assunti l'indennità può arrivare a 10 o 14 mensilità

Con la sentenza n. 174 del 2026 la Corte costituzionale ha tolto dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 il requisito dei più di quindici dipendenti per la maggiorazione dell'indennità. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in imprese sotto soglia, il tetto di sei mensilità non è più insuperabile: il giudice può salire fino a 10 mensilità con oltre dieci anni di anzianità e fino a 14 con oltre venti.

· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura

Operai in controluce in un cantiere, al tramonto
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In questo articolo
  1. Le norme in discussione
  2. Il caso
  3. Cosa ha deciso la Corte e perché
  4. Cosa cambia

Con la sentenza n. 174 del 2026, decisa il 6 luglio e depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 8 della legge n. 604 del 1966, la norma che fissa l'indennità per i lavoratori licenziati senza giusta causa o giustificato motivo dalle piccole imprese. Riguarda chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015. Per questi lavoratori il limite di sei mensilità non è più un tetto che il giudice non può superare.

Le norme in discussione

Le regole sul licenziamento illegittimo cambiano secondo due elementi: le dimensioni del datore di lavoro e la data di assunzione.

Nelle imprese sopra soglia, cioè, in sintesi, con più di quindici dipendenti nell'unità produttiva o nel comune, o più di sessanta in tutto, vale l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che in certi casi prevede la reintegrazione nel posto di lavoro.

Nelle imprese sotto soglia la tutela è solo economica. Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 si applica il decreto legislativo n. 23 del 2015, sul contratto a tutele crescenti. Per chi è stato assunto prima resta l'art. 8 della legge n. 604 del 1966. Il datore di lavoro può scegliere fra riassumere il lavoratore entro tre giorni e pagargli un'indennità compresa fra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

L'ultimo periodo dell'art. 8 consentiva di alzare il massimo fino a 10 mensilità per chi aveva più di dieci anni di anzianità e fino a 14 per chi ne aveva più di venti. Ma solo se il datore di lavoro occupava più di quindici dipendenti.

Il caso

Il caso nasce da un ricorso davanti al Tribunale di Livorno, giudice del lavoro. Una assistente di uno studio dentistico, assunta a tempo indeterminato e part time dal 1° novembre 2003, era stata licenziata il 4 luglio 2024 per giusta causa, senza preavviso. Lo studio aveva meno di quindici dipendenti.

Secondo il Tribunale il licenziamento era illegittimo sotto più aspetti, anche gravi: mancava la contestazione preventiva dell'addebito e il datore di lavoro non aveva provato i fatti. Il giudice voleva quindi riconoscere un'indennità elevata, ma con le regole in vigore non poteva superare sei mensilità. Nel caso concreto la forbice andava da circa 3.600 a circa 8.600 euro. Per questo ha chiesto alla Corte di portare il tetto a dodici mensilità.

Cosa ha deciso la Corte e perché

La Corte ha ritenuto la questione fondata. Ha richiamato la sentenza n. 194 del 2018: anche quando non c'è reintegrazione, l'indennità deve permettere al giudice di personalizzare il danno, deve essere un ristoro adeguato e deve dissuadere il datore di lavoro dal licenziare ingiustamente.

Poi ha richiamato la sentenza n. 118 del 2025, che aveva eliminato il tetto di sei mensilità dall'art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2015 per i nuovi assunti nelle piccole imprese. Secondo la Corte, l'art. 8 della legge n. 604 ripete gli stessi difetti: una forbice fra 2,5 e 6 mensilità comprime troppo l'indennità, funziona come una liquidazione standardizzata e non scoraggia il datore di lavoro, anche davanti ai licenziamenti più gravi.

C'è anche un secondo problema. Dopo la sentenza del 2025, chi è stato assunto in una piccola impresa dopo il 7 marzo 2015 può ottenere, per esempio, fra tre e diciotto mensilità. I vecchi assunti invece restavano fermi a sei, pur avendo di solito più difficoltà a trovare un nuovo lavoro. Per la Corte questa differenza ha perso gran parte della sua giustificazione.

La Corte non ha accolto la soluzione proposta dal Tribunale, perché avrebbe creato una regola nuova combinando pezzi di leggi diverse. Ha scelto un intervento più limitato: ha cancellato dall'art. 8 le parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

La Corte spiega che oggi tutti i lavoratori a cui si applica l'art. 8, assunti prima del 7 marzo 2015, hanno ormai più di dieci anni di anzianità. L'ostacolo reale alla maggiorazione era quindi il numero dei dipendenti. Ha invece ritenuto legittimo che la maggiorazione fino a 14 mensilità resti riservata a chi ha più di venti anni di anzianità.

Cosa cambia

La parte dichiarata illegittima perde efficacia dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale (art. 136 della Costituzione).

In pratica, per un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 e licenziato illegittimamente da un datore di lavoro sotto soglia:

  • con più di dieci anni di anzianità, l'indennità può arrivare fino a 10 mensilità;
  • con più di venti anni di anzianità, fino a 14 mensilità.

La maggiorazione non è automatica. Il giudice resta guidato dai criteri dell'art. 8: numero dei dipendenti, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti. Il numero dei dipendenti continua a contare, ma non impedisce più di accedere alla maggiorazione. Restano ferme la riassunzione come alternativa per il datore di lavoro e la reintegrazione piena prevista dall'art. 18 dello Statuto per i licenziamenti discriminatori, orali o nulli, qualunque sia la dimensione dell'impresa.

Norme e fonti

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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 309 ↗.

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