Reati contro il patrimonio tra familiari, la Consulta mette in discussione l'intero art. 649 del codice penale
Con l'ordinanza n. 162 del 2026 la Corte costituzionale ha sollevato davanti a sé la questione di legittimità dell'art. 649 del codice penale, che rende non punibili furti, truffe e altri reati contro il patrimonio commessi ai danni del coniuge e dei parenti stretti. Il caso riguardava un uomo che aveva raggirato la moglie con una disabilità intellettiva. La Corte ritiene che la norma possa essere ormai anacronistica.
· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura
Con l'ordinanza n. 162 del 2026, decisa il 7 luglio e depositata il 6 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha compiuto un passo raro: ha sollevato davanti a sé stessa la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 649 del codice penale, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione. Il giudizio che aveva dato origine alla questione resta sospeso finché la Corte non deciderà.
La norma in discussione
L'art. 649 del codice penale stabilisce che non è punibile chi commette un reato contro il patrimonio, come un furto, un'appropriazione indebita o una truffa, ai danni del coniuge non legalmente separato, della parte dell'unione civile, di un ascendente o discendente, di un affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato, o di un fratello o sorella convivente. Per il coniuge legalmente separato, i fratelli non conviventi e alcuni altri parenti e affini conviventi il reato resta punibile, ma solo a querela della persona offesa.
Il terzo comma elenca le eccezioni: la non punibilità non si applica alla rapina, all'estorsione, al sequestro di persona a scopo di estorsione e a ogni altro reato contro il patrimonio commesso con violenza alle persone. La circonvenzione di persone incapaci (art. 643 del codice penale) non è nell'elenco.
Il caso
La Corte d'appello di Torino giudicava l'appello contro la condanna in primo grado di un uomo per circonvenzione di incapace. La vittima era la moglie, già all'epoca dei fatti affetta da una disabilità intellettiva di grado moderato-grave. Le parti sono indicate nell'ordinanza con le sole iniziali.
A differenza del primo giudice, la Corte d'appello riteneva applicabile la causa di non punibilità dell'art. 649. Seguiva l'orientamento prevalente della Cassazione, secondo cui l'eccezione del terzo comma scatta solo quando il fatto è commesso con violenza fisica, non con la sola minaccia o con una pressione psicologica. Non potendo leggere la norma in modo diverso, aveva sollevato la questione di legittimità del terzo comma dell'art. 649, nella parte in cui non esclude dalla non punibilità la circonvenzione di incapace.
Secondo il giudice di Torino la norma crea una disparità irragionevole. Tratta allo stesso modo chi raggira una persona incapace e chi commette un reato contro il patrimonio senza alcuna violenza, e protegge in modo assoluto il nucleo familiare a scapito dei diritti dei suoi componenti. Proprio la circonvenzione di incapace, inoltre, è un reato più insidioso degli altri: la vittima, per le sue condizioni, spesso non si accorge di essere stata manipolata e non riesce a chiedere aiuto. Il giudice richiamava anche le tutele introdotte negli ultimi anni per le persone vulnerabili, come l'amministrazione di sostegno, la condizione di particolare vulnerabilità nel processo penale e la procedibilità d'ufficio mantenuta per alcuni reati commessi ai danni di persone incapaci (art. 649-bis del codice penale).
Cosa ha deciso la Corte e perché
La Corte ha prima chiarito di poter intervenire. Il principio di legalità penale (art. 25 della Costituzione) non impedisce di annullare una norma di favore, come una causa di non punibilità. In quel caso la Corte non crea reati: la norma incriminatrice generale, scritta dal legislatore, torna semplicemente ad applicarsi ai fatti che la norma di favore aveva sottratto alla punibilità.
Poi ha allargato lo sguardo. Le censure del giudice di Torino riguardavano solo il terzo comma, ma per la Corte fanno dubitare prima di tutto della struttura complessiva dell'art. 649, cioè del rapporto fra la regola della non punibilità e le sue eccezioni. Per questo ha ritenuto di dover affrontare in via pregiudiziale la legittimità dell'intera disposizione.
Il dubbio, spiega l'ordinanza, nasce dall'anacronismo della norma. L'art. 649 si ispira a una rigida tutela dell'istituzione familiare e della sua coesione, attuata a discapito dei diritti dei singoli componenti e dello stesso interesse pubblico alla repressione dei reati. La Costituzione, però, non giustifica una concezione della famiglia «nemica delle persone e dei loro diritti». Il superamento della famiglia intesa come entità distinta dai suoi membri sta alla base delle grandi riforme degli ultimi decenni, dal divorzio alla riforma del diritto di famiglia del 1975 fino alle norme sulla filiazione. Anche sul piano patrimoniale, osserva la Corte, la piena comunanza di interessi di un tempo ha lasciato il posto all'autonomia economica dei componenti della famiglia, che spesso hanno redditi propri e indipendenti.
La Corte ricorda infine di aver già rivolto un monito al legislatore con la sentenza n. 223 del 2015, chiedendo un «indispensabile aggiornamento» della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in famiglia. Sono passati più di dieci anni senza che il Parlamento intervenisse, e per la giurisprudenza costituzionale il lungo tempo trascorso da un monito rimasto inascoltato impone alla Corte di provvedere. Il fatto che siano possibili soluzioni diverse non basta a rinviare l'esame, perché la garanzia della legalità costituzionale prevale sull'esigenza di lasciare spazio al legislatore. La Corte aggiunge che un trattamento differenziato dei reati tra congiunti potrebbe comunque restare sul piano processuale, per esempio con la procedibilità a querela.
Cosa cambia
Per ora non cambia nulla nel testo della legge. L'ordinanza non dichiara l'illegittimità dell'art. 649: apre un nuovo giudizio, che la Corte stessa dovrà decidere con una sentenza, e sospende nel frattempo il giudizio sulla questione sollevata da Torino. Fino ad allora la causa di non punibilità continua ad applicarsi.
Il segnale, però, è netto. La Corte ha scritto che la disciplina dell'art. 649 nel suo complesso «si potrebbe porre in contrasto» con gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. Se la sentenza finale confermerà questi dubbi, furti, truffe, appropriazioni indebite e raggiri commessi ai danni del coniuge o dei parenti stretti potrebbero tornare punibili, anche se solo a querela. Per l'imputato del processo di Torino, in ogni caso, resterebbe fermo il regime di non punibilità in vigore al momento del fatto, come prevede l'art. 2 del codice penale sulla successione delle leggi penali: lo ha precisato lo stesso giudice rimettente, e una eventuale pronuncia di illegittimità inciderebbe solo sulla motivazione e sulla formula dell'assoluzione.
Norme e fonti
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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026, p. 71 ↗; Rassegna di ottobre 2025, p. 93 ↗.



