Cartelle mai notificate, il piccolo imprenditore sovraindebitato può impugnarle subito

Con la sentenza n. 160 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sui limiti all'impugnazione diretta di ruolo e cartella di pagamento. Il giudice rimettente partiva da una lettura sbagliata della norma. L'imprenditore minore sovraindebitato può già impugnare le cartelle che ritiene non notificate quando avvia la fase davanti all'organismo di composizione della crisi, senza presentarsi «al buio» davanti al tribunale.

· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura

In questo articolo
  1. La norma in discussione
  2. Il caso
  3. Cosa ha deciso la Corte e perché
  4. Cosa cambia

Con la sentenza n. 160 del 2026, decisa il 7 luglio e depositata il 6 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha respinto i dubbi del Giudice di pace di Milano sulla regola che limita l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento. Le questioni non sono fondate perché il giudice aveva letto male la norma. Correttamente interpretata, la norma consente già al piccolo imprenditore sovraindebitato di contestare subito le cartelle che afferma di non aver mai ricevuto. Altre due censure sono inammissibili.

La norma in discussione

L'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella che si assume non validamente notificata si possono impugnare direttamente solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio in casi precisi. La regola è nata con l'art. 3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021. Nella prima versione i casi erano tre: appalti pubblici, pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione, perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il d.lgs. n. 110 del 2024 ha riscritto il comma e ha aggiunto tre ipotesi: le procedure del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le operazioni di finanziamento con soggetti autorizzati e la cessione d'azienda. Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola passa nell'art. 91 del testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. n. 33 del 2025), che abroga il d.P.R. n. 602 del 1973.

Il caso

Un piccolo imprenditore voleva accedere alle procedure per il sovraindebitamento. Per capire se ne avesse i requisiti, aveva chiesto all'Agenzia delle entrate-Riscossione di vedere gli estratti di ruolo. Lì aveva trovato cartelle per 4.200,54 euro che, a suo dire, non gli erano mai state notificate. Dopo un'istanza di annullamento in autotutela rimasta senza risposta, aveva fatto ricorso, sostenendo l'omessa notifica, la decadenza e la prescrizione.

Il Giudice di pace di Milano aveva accertato che le notifiche non erano regolari. Riteneva però di dover dichiarare il ricorso inammissibile. L'imprenditore non aveva ancora avviato una procedura del codice della crisi, quindi secondo il giudice non rientrava nel caso previsto dalla norma. Avviarla senza sapere quali debiti fossero davvero dovuti lo avrebbe esposto, scriveva il giudice, al rischio di diniego o revoca dell'omologazione, di perdita dell'esdebitazione e perfino di responsabilità penale. Di qui i dubbi di costituzionalità, sollevati in riferimento, fra gli altri, all'uguaglianza (art. 3), al diritto di difesa (art. 24) e al giusto processo (art. 111 della Costituzione).

Lo stesso giudice aveva già sollevato questioni simili. La Corte le aveva dichiarate inammissibili con l'ordinanza n. 81 del 2024, perché l'ordinanza non spiegava come fossero state notificate le cartelle.

Cosa ha deciso la Corte e perché

La Corte ricorda di aver già esaminato la versione precedente della norma con la sentenza n. 190 del 2023. In quella occasione aveva rilevato che il bisogno di tutela poteva nascere anche fuori dai casi previsti, ma aveva lasciato al legislatore il compito di intervenire. Il legislatore lo ha fatto con il d.lgs. n. 110 del 2024: ha ampliato i casi di impugnazione immediata e ha riformato la riscossione. Fra le altre cose, ha previsto regole per evitare nuovi accumuli di crediti non riscossi e il discarico automatico dei carichi affidati all'agente.

Il punto decisivo è la nuova lettera d), che ammette l'impugnazione quando il pregiudizio nasce «nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza». Il piccolo imprenditore sovraindebitato è un'«impresa minore» ai sensi dell'art. 2 del codice della crisi: attivo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro, debiti fino a 500.000 euro. Può quindi chiedere il concordato minore o la liquidazione controllata.

Entrambe le procedure si aprono con una fase preparatoria, fuori dal tribunale, davanti all'organismo di composizione della crisi (OCC). Per il concordato minore, l'art. 76 del codice della crisi prevede che l'OCC avvisi entro sette giorni l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, che entro quindici giorni devono comunicare il debito tributario accertato. Una regola analoga vale per la liquidazione controllata (art. 269).

Secondo la Corte, il debitore è già «nell'ambito» della procedura quando avvia questa fase. Può quindi impugnare subito ruolo e cartelle che ritiene non validamente notificate. Al giudice basta che dimostri di aver avviato la fase davanti all'OCC, di essere sovraindebitato e che il peso di quel debito pregiudicherebbe la buona riuscita della procedura. Il rischio di un avvio «al buio» non c'è.

La Corte aggiunge che anche gli altri casi della norma usano formule larghe («per la perdita di un beneficio», «in relazione» a un finanziamento, «nell'ambito» della cessione d'azienda). Conta la prova di un pregiudizio effettivo: spetta al contribuente darla e al giudice valutarla.

Sono invece inammissibili, per motivazione insufficiente e contraddittoria, le censure sull'uso del decreto-legge (artt. 77 e 117, primo comma, della Costituzione). Il giudice contestava il decreto-legge del 2021, ma la norma che applicava era quella riscritta dal decreto legislativo del 2024.

Cosa cambia

La norma resta in vigore così com'è, ma ora c'è una lettura indicata dalla Corte. Chi ha i requisiti dell'impresa minore e scopre cartelle mai notificate non deve aspettare l'atto successivo, come l'intimazione di pagamento, il fermo o l'ipoteca. Può avviare la fase davanti all'OCC e impugnare subito, spiegando al giudice perché quel debito pesa sulla procedura.

Dal 1° gennaio 2027 la regola si troverà nell'art. 91 del testo unico in materia di versamenti e riscossione.

Norme e fonti

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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025, p. 207 ↗.

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