Il post di Sgarbi contro un consigliere trentino non è coperto dall'immunità parlamentare
Con la sentenza n. 165 del 2026 la Corte costituzionale ha annullato la delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le frasi pubblicate su Facebook nel 2019 da Vittorio Sgarbi, allora deputato, contro il consigliere provinciale Alex Marini. Mancava il nesso con la funzione parlamentare. Il processo civile può proseguire davanti alla Corte d'appello di Ancona.
· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura
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Con la sentenza n. 165 del 2026, decisa il 10 giugno e depositata il 9 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dato ragione alla Corte d'appello di Ancona nel conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati. La Camera non poteva dichiarare insindacabili, cioè coperte dall'art. 68 della Costituzione, le frasi che Vittorio Sgarbi, allora deputato, aveva scritto su Facebook contro un consigliere provinciale di Trento. La delibera della Camera dell'8 maggio 2024 è annullata.
La vicenda
Nell'aprile 2019 la Giunta provinciale di Trento aveva nominato Sgarbi presidente del MART, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Alex Marini, consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle, aveva criticato la nomina su vari giornali locali. La giudicava inopportuna, poco compatibile con il mandato parlamentare e dovuta alla vicinanza politica con il presidente della Provincia.
Il 6 maggio 2019 Sgarbi aveva risposto con un post su Facebook rivolto a Marini e a un altro consigliere, chiamandoli fra l'altro «inetti» e «lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza». Nel post ricordava anche il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione sulla compatibilità dell'incarico.
Ne era nata una causa civile. Nel 2021 il Tribunale di Macerata aveva respinto la domanda di risarcimento di Sgarbi contro Marini e accolto quella di Marini per le frasi del post. In appello Sgarbi aveva chiesto alla Camera di pronunciarsi, e la Camera, su proposta della Giunta per le autorizzazioni, aveva dichiarato le frasi insindacabili. La Corte d'appello di Ancona ha allora sollevato il conflitto davanti alla Consulta.
Cosa dice la Corte sull'insindacabilità
La sentenza riassume la giurisprudenza recente. L'art. 68, primo comma, protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle funzioni. Il criterio è funzionale, non di luogo: conta il legame con il mandato, non il fatto che si parli in aula. Dalla sentenza n. 104 del 2024 in poi, la Corte ammette che possano essere coperte anche dichiarazioni fatte fuori dal Parlamento e senza un atto parlamentare corrispondente. Serve però un nesso «evidente e qualificato» con la funzione: informare gli elettori, assumersi la responsabilità politica delle scelte, fare critica e denuncia politica, come prevede l'art. 3 della legge n. 140 del 2003.
Ci sono anche limiti precisi. Restano fuori gli insulti e l'affermazione di fatti oggettivamente falsi che ledono la reputazione altrui. La funzione parlamentare va esercitata «con disciplina ed onore» (art. 54 della Costituzione). Il rispetto per la dignità delle persone criticate pesa di più quando non sono parlamentari e quando le parole viaggiano sui social, dove restano reperibili e si diffondono.
Perché il post di Sgarbi non è coperto
Prima di tutto, nessun atto parlamentare di Sgarbi di quel periodo corrispondeva al contenuto del post. Lo riconoscevano la stessa Giunta per le autorizzazioni e la difesa della Camera. Gli atti citati dalla Camera riguardavano in generale le nomine ai vertici degli istituti culturali, non questa vicenda.
Mancava anche il nesso funzionale. Le critiche di Marini toccavano temi di interesse generale: i criteri di nomina del presidente di un ente culturale, l'opportunità della scelta, la compatibilità con il mandato parlamentare. Sgarbi avrebbe potuto rispondere spiegando ai cittadini la sua posizione su quei temi. Il post però, scrive la Corte, si ferma alla difesa di un interesse personale e non contiene alcuna argomentazione politica su quelle questioni. Le espressioni usate puntano a denigrare le persone, non a ribattere ai loro argomenti. In casi così l'immunità diventerebbe un privilegio personale e una misura sproporzionata rispetto al diritto di ciascuno a difendere in giudizio la propria dignità.
Cosa cambia
Annullata la delibera, la Corte d'appello di Ancona può decidere l'appello nel merito. La Consulta precisa di non aver giudicato se il post sia diffamatorio. Valutare il confine fra diritto di critica politica e tutela della reputazione resta compito del giudice civile.
Norme e fonti
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- Nostro annuncio: Art. 6 L. 140/2003 · Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 8623/2026Ordinamento giudiziario · depositata il 7 aprile 2026Leggi la massima
- Nostro annuncio: Art. 6 L. 140/2003: questione inammissibileCorte costituzionale, ordinanza n. 106/2026 · depositata il 16 giugno 2026Leggi l’ordinanza
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 20 ↗.



