Art. 15 — Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione

La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:

  • a)iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
  • b)l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.

Testo vigente dal 31 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;9~art15 · fonte del testo

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