Art. 13 — Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.

Testo vigente dal 31 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;9~art13 · fonte del testo

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