Art. 11 — Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini

Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo' essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.

Testo vigente dal 31 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-01-14;9~art11 · fonte del testo

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