Codice penale

Art. 442 c.p. — Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art442 · fonte del testo

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