Articolo abrogato dal d.lgs 21 novembre 2005, n. 286.
Abrogato dal 28 febbraio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs 21 novembre 2005, n. 286.
Abrogato dal 28 febbraio 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La disciplina dei trasporti nazionali di merci su strada, - non paragonabile a quella prevista dalla convenzione di Ginevra per i trasporti internazionali (resa esecutiva in Italia dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1621) data la disomogeneità dei due sistemi - nell'estendere anche ai casi di dolo e colpa grave i previsti limiti di responsabilità del vettore per i danni alle cose trasportate, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza connesso alla esigenza di equo contemperamento dell'interesse degli autotrasportatori con l'interesse delle imprese utenti, in quanto, se è vero che la limitazione di responsabilità del vettore (la quale trasforma il rischio delle imprese d'autotrasporto per la perdita o avaria delle cose trasportate in costi assicurativi) comporta un contenimento dei prezzi del servizio con benefica incidenza sul prezzo delle merci trasportate, è anche vero che tale vantaggio è annullato dal costo supplementare che l'impresa utente deve accollarsi al fine di assicurare per proprio conto il carico, così da garantirsi un equo ristoro - il solo a poter giustificare la suddetta limitazione di responsabilità del vettore - per il caso di perdita delle merci. Tale costo assicurativo, aggravato dalla estensione del limite di responsabilità del vettore ai casi di dolo o colpa grave, incide sulla programmazione dei costi delle imprese utenti, compromettendo gli scopi di utilità sociale che la legge si propone in termini di contenimento dei prezzi di mercato attraverso il calmieramento dei costi di trasporto delle merci. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave.
Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate
Manifesta inammissibilità della questione per carenza assoluta di motivazione sia sul punto della rilevanza - perché l'affermata applicabilità della disciplina denunciata non appare suffragata da alcuna indicazione in merito all'iscrizione del vettore nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed all'eventuale esistenza del patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985 -, sia su quello della non manifesta infondatezza - poiché la stessa risulta svolta 'per relationem', attraverso il mero rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale aveva ad oggetto il primo comma dell'art. 1 della legge n. 450, citata, recante una diversa disciplina che la Corte ha già ritenuto non assimilabile a quella contenuta nel secondo comma, che, diversamente dal primo, fa salva la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale (cfr. S. n. 64/1993 e O. n. 272/1993) -. - V., pure, O. n. 69/1997. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla responsabilità del vettore, cfr., altresì, S. n. 420/1991 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 - recante "Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate" - "nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave" nonché l'illegittimità costituzionale della medesima norma "nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento"); e S. n. 64/1993, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
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Come la Corte ha già affermato nel dichiarare priva di fondamento analoga questione, non può dirsi lesiva dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, riguardo ai trasporti di merci su strada non soggetti all'obbligo della tariffa a forcella, la mancata previsione, nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 450 del 1985, di un aggiornamento periodico del limite di responsabilità del vettore (rimasto fermo da tempo alla misura di L. 12.000 per ogni chilogrammo di merce): la disparità di trattamento venuta a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimità (con sentenza n. 420 del 1991) dell'art. 1, primo comma, stessa legge, nella parte in cui, per i trasporti soggetti alle tariffe a forcella, non prevedeva tale aggiornamento, è giustificata dall'essere il limite di responsabilità, per questo tipo di trasporto, a differenza da quello, non derogabile dalle parti. A confutazione di un ulteriore argomento addotto a sostegno della questione in riferimento allo stato attuale della normativa, in base ad una corretta valutazione del dispositivo della citata sentenza, è infatti da escludere che la mancata determinazione, ad essa, da parte del legislatore, del meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del limite di responsabilità previsto per il trasporto di merci soggetto alle tariffe a forcella, renda inapplicabile il limite medesimo ed estenda quindi la responsabilità del vettore ex art. 1696 cod. civ. - come ritenuto dal giudice remittente - all'intero prezzo della merce trasportata, giacché tutt'al più abilita il giudice a rivalutare, caso per caso, in via equitativa, il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma secondo, della legge 22 agosto 1985, n. 450, "in parte qua"). - Sulle disposizioni su richiamate v., oltre a sent. n. 420/1991 (già citate nel testo) sent. n. 64/1993; su analoga norma dell'art. 423, primo comma, cod. nav., con ratio decidendi identica a quella seguita dalla sent. n. 64/1993, e dalla ordinanza in oggetto, v. anche sent. n. 401/1987.
Art. 3 cost. · Art. 1696 c.c. · Art. 423 c.nav. · Art. 1 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate
Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo della tariffa a forcella il limite legale di responsabilità del vettore previsto dall'impugnato art. 1, secondo comma, l. n. 450/1985 è, diversamente da quello stabilito per i trasporti soggetti alla tariffa a forcella, derogabile dalle parti in senso più favorevole all'utente; il suddetto limite di responsabilità, benché non assistito da un meccanismo di aggiornamento periodico, non è perciò in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto la sua operatività dipende da un atto di autonomia rimesso al libero gioco della domanda e dell'offerta del servizio. Ne' può argomentarsi in contrario dall'art. 19, l. 13 maggio 1983, n. 213 - che include il trasporto di merci nella previsione d'aggiornamento periodico dei limiti legali di responsabilità del vettore aereo - poiché una norma di questo tipo, sebbene opportuna e conforme ad una linea evolutiva dell'ordinamento anche per il trasporto marittimo e terrestre, non può dirsi una condizione 'sine qua non' di legittimità rispetto all'art. 3 Cost.,potendo il mancato intervento del legislatore essere supplito - in un mercato dei servizi di trasporto correttamente concorrenziale - dall'autonomia privata mediante patti di deroga al massimale legale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, secondo comma, l. 22 agosto 1985, n. 450). - Sui trasporti soggetti all'obbligo della tariffa a forcella v. S. n. 420/1991. - Sulla derogabilità del limite legale di responsabilità in materia di trasporto marittimo v. S. n. 401/1987.
Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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4 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1993 al 28 febbraio 2006. 248 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 (b), o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. E' comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilita' di cui ai commi 1 e 2 non si applicano. 4. I limiti di risarcibilita' di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 21 NOVEMBRE 2005, N. 286
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e di conseguenza e' abrogato il presente articolo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-08-22;450~art1 · fonte del testo
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