Corte costituzionale

Ordinanza n. 419/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al

risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle

cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1996

dal pretore di Forlì, nel procedimento civile vertente tra la Ditta

Greco s.d.f. e la Bartolini s.p.a., iscritta al n. 137 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i

danni conseguenti alla perdita di merci trasportate per conto terzi,

promosso dalla s.d.f. Greco contro la Bartolini s.p.a., il pretore di

Forlì, con ordinanza del 18 novembre 1996, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

22 agosto 1985, n. 450, nella sua originaria formulazione ("Per i

trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a

forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore,

salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al

vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o

avariato"), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della

responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria

delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;

che, ad avviso del giudice rimettente, le stesse argomentazioni

svolte nella sentenza di questa Corte n. 420 del 1991, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua del primo

comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, "devono valere,

stante l'identità della ratio che le sottende, anche per l'ipotesi

dei trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a

forcella previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge n.

450/1985, applicabile alla fattispecie in esame".

Considerato che l'ordinanza di rimessione, in ordine all'oggetto

del giudizio a quo, si limita a riferire che "la ditta Greco s.d.f.

... conveniva in giudizio ... la ditta Bartolini s.p.a. ...

chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 4.155.450,

pari al valore effettivo di due colli di merci, del peso totale di

kg. 17, affidati da essa attrice alla convenuta in data 28 marzo 1991

per il trasporto ... mai giunti a destinazione";

che, in ordine alla normativa applicabile per la definizione del

giudizio a quo, il giudice rimettente si limita ad affermare che la

fattispecie, "per il principio della successione delle leggi nel

tempo, è disciplinata dall'art. 1, secondo comma, legge 22 agosto

1985 n. 450 nella sua originaria formulazione vigente all'epoca in

cui si è realizzato il fatto produttivo del danno di cui è causa";

che tale affermazione del pretore rimettente, in ordine alla

disciplina applicabile alla fattispecie concreta, non risulta

suffragata da alcuna indicazione in merito all'iscrizione del vettore

nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di

terzi ed all'eventuale esistenza del patto scritto antecedente alla

consegna delle merci al vettore di cui al secondo comma dell'art. 1

della legge n. 450 del 1985;

che la motivazione della non manifesta infondatezza della

questione sollevata è svolta per relationem attraverso il mero

rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale aveva ad oggetto il

primo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, recante una

diversa disciplina che questa Corte ha già ritenuto non assimilabile

a quella contenuta nel secondo comma, che, diversamente dal primo, fa

salva la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni

risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale (sentenza n. 64

del 1993; ordinanza n. 272 del 1993);

che nell'ordinanza di rimessione non vengono indicate le ragioni

che suggerirebbero di estendere le argomentazioni svolte nella

sentenza n. 420 del 1991 - per motivare la dichiarazione

d'incostituzionalità parziale del primo comma - alla questione di

legittimità costituzionale del secondo comma, e di superare la

constatazione (richiamata da ultimo nell'ordinanza n. 69 del 1997)

dell'eterogeneità delle discipline del limite risarcitorio nelle due

ipotesi contemplate dall'art. 1 della legge n. 450 del 1985;

che pertanto è del tutto carente la motivazione sia sul punto

della rilevanza sia sul punto della non manifesta infondatezza della

questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal

vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel

testo vigente anteriormente alla modifica introdotta con d.-l. 29

marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 27

maggio 1993, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41

della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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