Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
Abrogato dal 24 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
Abrogato dal 24 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 24 gennaio 2006. 398 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il vettore e' responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo Se non provvede a detta compilazione, egli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000. Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non e' in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 56, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000. Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 56 destinato al controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000. Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa. In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge. I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli >spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verra' ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228. Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile puo' disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 e' punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art58 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.